Appalti, Corte UE all’Italia: no a esclusioni automatiche di imprese
Se un subappaltatore viola la legge, l’impresa capofila non può essere esclusa dalla gara senza avere avuto prima la possibilità di difendersi. A dirlo una sentenza della Corte di giustizia UE.
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Il Comma 5 dell’articolo 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che prevede l’esclusione automatica dell’impresa offerente, quando è accertata una causa di esclusione per uno dei suoi subappaltatori, è in contrasto con la Direttiva 24/2014/Ue sugli appalti.
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Come nasce la sentenza della Corte UE
La pronuncia della Corte di giustizia europea è arrivata dopo l’interpello del TAR del Lazio all’organo europeo, su un ricorso fatto da TIM a seguito di una sua esclusione da una gara Consip proprio sulla base di questi motivi.
Nel 2016, infatti, TIM aveva partecipato ad una gara indetta da Consip per la fornitura di un sistema di comunicazione ottica presso il Ministero dell’Economia.
Nel corso del procedimento uno dei suoi subappaltatori, però, è risultato non in regola con le norme che disciplinano l’accesso al lavoro dei disabili, portando all’esclusione automatica di TIM dalla gara.
Ritenendo l’esclusione stabilita dalla Consip ingiusta e sproporzionata sulla base di quanto stabilito dalla normativa europea, TIM ha fatto ricorso al TAR del Lazio il quale, a sua volta, ha deciso di consultare i giudici europei.
Cosa dice esattamente la sentenza della Corte europea?
Nella sentenza di ieri, la Corte UE ha sostanzialmente affermato che:
- Se è vero che il Codice degli appalti italiano può legittimamente prevedere l'esclusione di un offerente se ad uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta viene contestato un motivo di esclusione;
- Tuttavia la disciplina europea va letta in combinato disposto con quanto previsto sempre nel Codice europeo degli appalti (articolo 57, comma 6) che afferma il principio di proporzionalità.
Alla luce di ciò, concludono i giudici europei, una normativa nazionale come quella italiana che preveda il carattere automatico di tale esclusione, senza dare all’offerente la possibilità all’impresa di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di una violazione su uno dei suoi subappaltatori, è in contrasto con la legge europea.
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