Turismo: cosa prevede la proposta di legge per il sostegno al settore
É all'esame della X Commissione "Attività produttive" della Camera dei Deputati la proposta di legge per l'istituzione del Ministero del turismo, per la promozione del settore e il sostegno allle imprese operanti nel comparto turistico.
> Le misure per il turismo nel decreto rilancio
Misure per sostenere l'ecosistema turismo, il cui contributo lo rende tra i più importanti per l'economia nazionale, ma anche per dare vita al Ministero del turismo, delegare al Governo l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.
Sono questi gli argomenti al cuore della proposta di legge n. 1743, composta da 26 articoli suddivisi in 3 Capi, all'esame della Camera.
I contenuti del progetto di legge sul turismo
Fra le principali novità introdotte dal provvedimento ci sono:
Istituzione del Ministero del turismo
L'articolo 1, inserito nel Capo I Misure per la promozione del turismo, definisce l'istituzione del Ministero del turismo nell'elenco dei Ministeri e la sua autonomia in quanto dicastero le cui funzioni sono separate da quelle del Mipaaf.
Quindi, lo "svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche", non saranno più sotto la responsabilità del Ministero per le politiche agricole.
Delega al Governo per Scuola nazionale di alta formazione turistica
L'articolo 3 introduce una delega al Governo per l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica.
Spetterà al Governo individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno.
L'intevento prevede che la finalità didattica della Scuola consista nel formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nei seguenti ambiti: settore turistico, servizi del turismo, ristorazione, nonché conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane. Potranno accedere alla Scuola persone in possesso di diploma di laurea o di diploma in materie attinenti al settore turistico; imprenditori e manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale.
L'articolazione dei percorsi formativi prevede diverse tipologie di corsi. Tra questi ci sono corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva, con particolare riguardo ai settori del front office, food and beverage, house-keeping, sales e marketing, event management e gestione delle risorse umane; corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali.
Come parte integrante dei percorsi formativi, è previsto un periodo di stage presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo. Al termine dell'esperienza, dopo il superamento di un esame teorico e pratico, verrà rilasciato di un attestato di master.
Disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione
Un'altra delega al Governo, prevista dall'articolo 5, riguarda l'adozione di decreti legislativi per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità.
Il Governo dovrà garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti e garantendo alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio.
Inoltre, tra i principi cardine da rispettare, si dovrà garantire che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima.
Infine, i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia dovranno essere soggetti a imposizione fiscale in Italia.
Finanziamenti per miglioramento offerta formativa degli istituti professionali di Stato
L'articolo 4 prevede l'accesso degli "istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" ad appositi finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici, nel limite complessivo di spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
La dotazione complessiva relativa alla msiura è a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale
L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
La norma prevede che il suddetto fondo sia ripartito annualmente tra le regioni per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale, prevedendo anche iniziative finalizzate al sostegno del turismo sociale.
Istituzione della Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale
L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero del Turismo, la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, con la finalità di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree.
Il nuovo organismo sarà composto da: ministro del turismo o un suo delegato (in funzione di presidente); ministro per i beni e le attività culturali o un suo delegato; ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato; un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione; un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La Commissione sarà chiamata, oltre a individuare le aree territoriali di crisi nel settore turistico, ad elaborare un piano per il sostegno e il rilancio delle medesime aree, nonché un piano di interventi per il potenziamento delle politiche turistiche a livello nazionale.
Le risorse per questa misura sono a valere sulle risorse del fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, istituito dall'articolo 2 nello stato di previsione del Ministero del turismo.
Deducibilità dell’IRAP in caso di lavoratori stagionali
L'articolo 16 estende agli anni 2019, 2020 e 2021, la piena deducibilità IRAP del costo totale dei lavoratori stagionali nelle imprese alberghiere, previsto per il solo 2018 dalla legge di bilancio per il medesimo anno.
Viene consentito alle imprese alberghiere di dedurre dall'IRAP il costo totale del lavoro stagionale per ciascuno degli impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 116 della legge n. 205 del 2017) ha innalzato, limitatamente all'anno 2018, la quota deducibile dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali; quest'ultimo viene reso, per il suddetto anno, integralmente deducibile in luogo dell'ordinaria deducibilità del 70%. L'agevolazione è fruibile nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.
Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avrà il compito di adottare il regolamento di attuazione di tali norme.
Defiscalizzazione e decontribuzione dei premi una tantum
L'articolo 17 esenta i premi di risultato, corrisposti in busta paga una tantum ai lavoratori delle imprese alberghiere, da imposizione fiscale, nonché dagli oneri contributivi previdenziali e da quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a specifiche condizioni e nel limite di 200 euro.
Nello specifico, si deve trattare di premi per non più di due volte nel corso di un anno civile; devono essere inoltre somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera. L'esenzione riguarda gli oneri contributivi dovuti sia da parte del datore di lavoro, sia da parte del lavoratore. Infine, le agevolazioni non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro.
Credito d'imposta alberghi
L'articolo 19 proroga alcuni crediti di imposta nel settore alberghiero. Si tratta del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere, che sono resi applicabili anche negli anni 2020 e 2021.
In particolare, si rende applicabile nel 2020 e nel 2021 il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, originariamente limitato al triennio 2014-2016, nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Inoltre, si estende agli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere (disciplinato da all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e concesso fino all'anno 2018), nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno, elevando da 200.000 a 300.000 euro il limite massimo delle spese agevolabili.
Garanzia dei pagamenti imprese alberghiere e strutture ricettive di pubblica utilità
L'articolo 21 prevede l'istituzione di un fondo per garantire il pagamento delle strutture ricettive e alberghiere utilizzate in situazioni di pubblica emergenza, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Si stabilisce che all'onere previsto per l'anno 2019, pari a 1 milione di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. A decorrere dall'anno 2020, il suddetto fondo è finanziato con la legge di bilancio.
Finanziamenti agevolati alberghi
L'articolo 22 prevede finanziamenti agevolati a favore delle imprese alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà per l'acquisto delle strutture stesse, indicando come finalità anche quella della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle strutture.
Per l'erogazione delle risorse, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono "contrarre finanziamenti" in base a contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato. Tale disposizione disciplina l'attività di Cassa depositi e prestiti nella concessione di finanziamenti allo Stato e agli enti pubblici a valere sui fondi del risparmio postale, assistiti da garanzia statale, e iscritti in regime di gestione separata. L'importo complessivo dei finanziamenti agevolati è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Altre misure della proposta di legge
- Semplificazione del rilascio dei visti di ingresso per turismo
- Razionalizzazione dell’attività degli uffici esteri dell’ENIT e dell’ICE ai fini della promozione turistica
- Contrasto dello svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche
- Applicazione del QR code sui prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana
- Incentivi per favorire il turismo destagionalizzato
- Promozione del patrimonio turistico da parte della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.
- Reintroduzione dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo
- Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro
- Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego
- Esclusione dell’attività di guida turistica dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo
- Durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi
- Calcolo della TARI per alberghi e strutture ricettive del settore turistico
- Modifiche alla normativa antincendio
Copertura finanziaria
L'articolo 26 prevede la copertura finanziaria degli oneri, relativi agli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Per gli oneri che si realizzano nel triennio 2019-2021, la copertura è effettuata riducendo lo stanziamento di parte corrente iscritto sul programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.