Assegno di ricollocazione: INPS, come richiedere l'esonero contributivo
Con una nuova circolare l'INPS definisce le istruzioni per richiedere il bonus rioccupazione, ossia l'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Ecco come fare.
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Come funziona il bonus rioccupazione
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha previsto, per il datore di lavoro che provvede all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 4.030 euro annui.
Con la circolare n. 109 del 26 luglio 2019 l'INPS ha illustrato gli aspetti relativi al bonus rioccupazione, descrivendo il beneficio spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, con le modifiche legislative apportate alla disciplina dell’assegno di ricollocazione, che dal 1° gennaio 2018 è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Questo beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, la sua durata massima è di 12 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato, e di 18 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato in corso di svolgimento, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.
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Come richiedere l'esonero contributivo
Nella circolare n. 77 del 27 giugno 2020 l'INPS indica le condizioni e le istruzioni contabili e operative che i datori di lavoro devono seguire per accedere all’esonero contributivo.
Nel dettaglio, l’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato; rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato. L’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
Per fruire del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR” appositamente predisposto sul sito internet dell'Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l’agevolazione sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INAIL effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
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