Le risposte ai dubbi sul bonus pubblicita'
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato, con il supporto dell’Agenzia delle Entrate, le risposte alle domande più frequenti sul bonus pubblicità, che può essere richiesto fino al 30 settembre 2020. Ecco una panoramica sui principali chiarimenti.
> Bonus pubblicita': via alle domande per il 2020
Le FAQ, aggiornate all'8 settembre, si concentrano soprattutto sulle novità del bonus pubblicità previste per il 2020.
> Decreto Agosto: novita' sul bonus pubblicita' e misure per l'editoria
E' definitivo l’innalzamento al 50% sul valore assoluto di spesa 2020?
L’articolo 98 del dl Cura Italia e l'articolo 186 del dl Rilancio hanno introdotto, limitatamente all'anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
In sostanza, le variazioni introdotte per l’anno 2020, riguardano esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%.
E' possibile effettuare investimenti in pubblicità su emittenti televisive partecipate dallo Stato?
Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l'anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato), iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Dove è possibile scaricare il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” editabile aggiornato?
Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per l’ammissione all’agevolazione, la normale procedura prevede la presentazione telematica, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”, che è una sorta di "prenotazione" delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
In base alle novità previste dal dl Cura Italia e il dl Rilancio, limitatamente all'anno 2020, la “comunicazione per l’accesso” potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati. Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguati alla nuova normativa.
Si precisa, infine, che, anche per l’anno 2020, la "prenotazione" deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).
E' obbligatorio indicare gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente? Oppure è sufficiente barrare su "investimenti effettuati/da effettuare"?
Con le novità introdotte dal dl Cura Italia e dl Rilancio, per l’anno 2020 il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
L’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.
Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Sempre limitatamente all’anno 2020, pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.
L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al de minimis con limite a 200mila euro) con limite a 800mila euro?
Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50-2017), come peraltro confermato dal dl Cura Italia e dl Rilancio.
L'agevolazione, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).
> Coronavirus: Bruxelles, no aiuti di Stato a imprese con legami nei paradisi fiscali
Si precisa, inoltre, che, per la corretta fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti – previsti nell’ambito del citato “quadro temporaneo” - debbono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”.
> Consulta le FAQ
Precisazione e conferma su ammissibilità banner su testate online
Con la circolare 43-2020 l'Associazione nazionale editoria di settore (ANES) ha fatto chiarezza circa il riconoscimento dei banner pubblicitari sulle testate online tra le tipologie di investimento ammissibili al credito d’imposta.
Nella circolare si specifica che i banner pubblicitari pubblicati su portali internet che non possono essere qualificati come testate digitali (“testate on-line”), in mancanza di registrazione al Tribunale o al ROC e senza direttore responsabile, non costituiscono spese agevolabili ai fini del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.