IMU: dal MEF la circolare n. 3/DF sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
Procedure di calcolo, categorie dei soggetti passivi, modalità di applicazione di particolari agevolazioni a specifiche tipologie di fabbricati (es. fabbricati rurali) o terreni (es. terreni agricoli). Questi gli aspetti chiariti dalla Circolare n. 3/DF, diramata in queste ore dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ad introdurre l'Imposta, il decreto “Salva Italia”, con cui il Governo ha previsto che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili.
Oggetto dell'IMU
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.
Si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come:
- i fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
- le aree fabbricabili;
- i terreni, sia agricoli che incolti.
Come si calcola l'IMU
Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.
Chi deve pagare l'IMU
I soggetti passivi sono:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Come pagare l'IMU
Per l'abitazione principale e relative pertinenze, il versamento dell’IMU è effettuato in tre rate:
- la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata, applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
- la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:
- la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
- la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Per gli altri fabbricati, e per i terrenti agricoli, il versamento dell’IMU è effettuato in due rate:
- la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;
- la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Per i fabbricati rurali, il versamento dell’IMU è effettuato in due rate:
- la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 30% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base pari a 0,2%;
- la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Particolari agevolazioni/esenzioni sono previste per i terreni e i fabbricati rurali.
Links
Circ. 3/DF
Modalità di applicazione 2012