Imprese terremotate: pubblicato il decreto del 14 novembre 2012 per le garanzie sui prestiti - Dl 174-2012

Terremoto EmiliaPrende corpo l'ultimo intervento del Governo a sostegno delle imprese terremotate. In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale del 14 novembre 2012 con i criteri e le modalità operative per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 11 comma 7 del decreto-legge 174/2012. Garanzie che si applicano ai finanziamenti previsti dal dl per le imprese attive nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il decreto-legge 174-2012 stabilisce infatti che i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività imprenditoriale, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - per la riparazione e ricostruzione di immobili - e all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione - possono accedere anche a un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.

I criteri e le modalità di queste garanzie, che coprono fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, sono contenuti nel decreto ministeriale del 14 novembre, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 dicembre.

Le istanze di intervento della garanzia dello Stato dovranno essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle Finanze entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti.

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Decreto-legge 95/2012

Decreto-legge 74/2012

Decreto-legge 174/2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 14 novembre 2012

Concessione delle garanzie  dello  Stato  sui  finanziamenti  di  cui
all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n.  174  e
definizione dei criteri  e  delle  modalita'  di  operativita'  delle
garanzie stesse. (12A12792) 
 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  dei  termini  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo."; 
  Visto il  decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012."; 
  Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  1   del   suddetto
decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,  il  quale  prevede  che  "Le
disposizioni del presente  decreto  sono  volte  a  disciplinare  gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e  la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  interessate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali  e'  stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 130 del  6  giugno  2012,  nonche'  di  quelli
ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212."; 
  Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,
concernente "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni  private  e
di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle  imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale"; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, concernente "Sospensione  termini  amministrativi,  contributi
previdenziali ed assistenziali"; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario."; 
  Visto in particolare l'art.  3-bis  del  suddetto  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, concernente "Credito di imposta  e  finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
agosto  2012,  recante  "Proroga  del  termine  di   scadenza   della
sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi  sismici
in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012."; 
  Visto  il  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012."; 
  Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13
dell'art. 11 del citato decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  i
quali stabiliscono rispettivamente che: 
  "In considerazione della mancata  sospensione  degli  obblighi  dei
sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio
2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui
redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento
delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il 16  dicembre  2012,  senza
applicazione di sanzioni e interessi.  Effettuato  il  versamento,  i
sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro  dipendente
e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180."
(comma 5); 
  "I  pagamenti  dei  tributi,   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati  entro  il  16
dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni  e  interessi."  (comma
6); 
  "Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini  previsti,  per
il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1°  dicembre  2012  al  30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai
danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti  per  accedere  ai  contributi  di  cui  all'art.   3   del
decreto-legge 6 giugno 2012 n.  74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  ovvero  all'art.  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 74  del  2012,  un  finanziamento,  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono concesse le garanzie dello Stato  di  cui  al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle
stesse. Le garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono
elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di  cui  all'art.  31  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196." (comma 7); 
  "I soggetti finanziatori di cui al comma 7  comunicano  all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione." (comma 8); 
  "Per accedere al finanziamento di cui al comma  7,  i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma: 
  a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, che attesta: 
  1) il possesso dei requisiti per  accedere  ai  contributi  di  cui
all'art.  3  del  predetto  decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero
dell'art. 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; 
  nonche' 
  2) la circostanza che i danni  subiti  in  occasione  degli  eventi
sismici, come comprovati dalle perizie  occorrenti  per  accedere  ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita'  effettivamente
tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della  attivita'  di
impresa; 
      b)  copia  del  modello  di  cui  al   comma   11,   presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i
versamenti di cui al comma  6  sospesi  fino  al  30  novembre  2012,
l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno  2013,  nonche'
della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione; 
      c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi  di  cui  al
comma 7, copia  dei  modelli  di  pagamento  relativi  ai  versamenti
riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno  2013."  (comma
9); 
  "Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le  spese
strettamente necessarie  alla  loro  gestione,  sono  corrisposti  ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di  imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  ovvero  puo'
essere ceduto secondo quanto previsto dall'art.  43-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  La  quota
capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a  partire  dal
1°  luglio  2013  secondo  il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento." (comma 10); 
  "Con provvedimento del Direttore della  Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti
i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8." (comma 11); 
  "Ai fini del monitoraggio dei  limiti  di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti  finanziatori."
(comma 12); 
  "Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di  euro
per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si  provvede
a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, derivanti  dalle  riduzioni  di  spesa  previste
dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti
importi, dovuti a variazioni dei tassi di  interesse  monitorati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del  tesoro,  si
provvede  a  valere  sulle  medesime  risorse  di  cui   al   periodo
precedente." (comma 13); 
  Visto  il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del fallimento, del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa"; 
  Visto il proprio decreto n. 82113 del 18 ottobre  2012,  registrato
dalla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2012, reg. n. 9,  foglio  n.
394, recante  la  concessione  delle  garanzie  dello  Stato  di  cui
all'art. 11, comma 7, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
nonche' i criteri e  le  modalita'  di  operativita'  delle  garanzie
stesse; 
  Considerato   che,   ai   fini   della   tempestiva    operativita'
dell'intervento, occorre estendere la copertura della garanzia  dello
Stato di  cui  al  citato  art.  11,  comma  7,  primo  periodo,  del
decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  anche  in  relazione  ai
pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati  all'esercizio
del credito a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo
art. 11, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, eventualmente oggetto di restituzione a seguito  di  sentenza
che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi  ai  sensi  dell'art.
67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Ritenuto   pertanto   di   provvedere   all'annullamento   e   alla
sostituzione del citato decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, comma  7,  del
decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. ai soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. e resta in vigore fino al termine di ricezione  delle
istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto  previsto
dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  le
cui condizioni finanziarie devono tener conto  della  garanzia  dello
Stato. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, comma  7,  del
decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  dai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ai  titolari  di
reddito di impresa che, limitatamente ai danni  subiti  in  relazione
alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i  requisiti  per  accedere  ai
contributi di cui all'art. 3  dello  stesso  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74 ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello Stato  e'  concessa  ai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al
termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1  del  successivo
art. 3. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti dei  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito  di  cui  al  comma  1  e  assicura  l'adempimento  delle
obbligazioni,  per  capitale,   interessi   e   spese   di   gestione
strettamente  necessarie,  relative  ai  finanziamenti  stipulati  in
conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.   11,   comma   7,   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le cui condizioni  finanziarie
devono tener conto della garanzia dello  Stato  ed  essere  identiche
alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  sui
finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi  del  citato  art.  11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La garanzia dello
Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in  relazione
ai  pagamenti  effettuati   a   favore   dei   soggetti   autorizzati
all'esercizio  del  credito  di   cui   al   medesimo   comma   1   e
successivamente oggetto di restituzione a  seguito  di  sentenza  che
dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai  sensi  dell'art.  67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui  agli
articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI e devono pervenire entro sei  mesi  dal  decorso  infruttuoso  dei
termini  previsti  nei  relativi  contratti  di   finanziamento   per
l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di  cui  all'art.
2, comma 4, secondo periodo del  presente  decreto,  entro  sei  mesi
dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia
dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Le istanze  devono  essere  corredate  da  una
copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente
documentata, di pagamento non soddisfatta  ovvero  nei  casi  di  cui
all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto,  da  copia
della sentenza che dichiara l'inefficacia  dei  pagamenti  stessi  ai
sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
di quanto  dovuto  per  capitale,  interessi  e  eventuali  spese  di
gestione strettamente necessarie, dopo  avere  verificato  che  siano
stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che  regolano
le garanzie dello Stato di cui al presente decreto. 
  3. Le modalita' di intervento delle garanzie e di  pagamento  dello
Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti  del  creditore,  con
esclusione della facolta' dello Stato di opporre il  beneficio  della
preventiva escussione. 
  4.  Il  presente  decreto  annulla   e   sostituisce   il   decreto
ministeriale n. 82113 del 18 ottobre 2012 di cui al preambolo. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 14 novembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

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