Legge Stabilità 2016 - Enti territoriali, regole di finanza pubblica 2016-2018

Pubblicate in Gazzetta ufficiale le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali

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La circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, definisce nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali. Le nuove disposizioni intendono assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della legge di Stabilità 2016.

Legge Stabilità 2016 e finanza pubblica

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti i solidarietà e fermo restando quanto previsto dal comma 707, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118-2011, sono quelle ascrivibili a:    

Entrate finali      

  • Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa      
  • Trasferimenti correnti      
  • Entrate extratributarie     
  • Entrate in c/capitale      
  • Entrate da riduzioni di attivita' finanziarie    

Spese finali      

  • Spese correnti      
  • Spese in c/capitale      
  • Spese per incremento di attivita' finanziarie.  

Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Roma Capitale  

In considerazione della specificità della città di Roma, il decreto legislativo n. 61-2012 ha previsto una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma.

In particolare, il comma 1 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 61-2012 prevede che Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del   proprio   concorso   alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

Prospetto allegato al bilancio di previsione  

L'articolo 1, comma 712, della legge di Stabilità 2016 prevede che gli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto   obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. La disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

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Photo credit: man's pic via Foter.com / CC BY-NC-ND

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