Legge Bilancio – al via bonus nascita e adozioni
L'INPS pubblica nuovi chiarimenti sul bonus per i nuovi nati e le adozioni previsto dalla legge di Bilancio 2017
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Un contributo da 800 euro alla nascita o all’adozione di un minore. E' quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 e disciplinato dall'INPS con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, ora ulteriormente aggiornata con circolare n. 61 del 16 marzo 2017.
Le manovra per il 2017 ha previsto una serie di misure per le famiglie, tra cui il ripristino del Fondo di sostegno alla natalità, i congedi per i padri, i buoni per l’iscrizione in asili nido e i voucher baby-sitting e un premio in caso di nuove nascite e di adozioni.
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Chi può richiedere il premio natalità
Nello specifico, spiega l'INPS, il bonus è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri in possesso dei requisiti già previsti per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014, cioè:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità.
Il premio da 800 euro per le nuove nascite e le adozioni rappresenta un bonus una tantum e viene concesso esclusivamente se, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si verifica uno degli eventi indicati:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il bonus verrà concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Quando presentare domanda di accesso al bonus
La domanda deve essere presentata dalla madre avente diritto all’INPS dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, accompagnata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Laddove la richiesta avvenga in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare la data dell'evento e le generalità del bambino.
Per i casi di adozione/o affidamento preadottivo, se non si allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), è necessario riportare gli elementi (sezione del tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero) che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’amministrazione che lo detiene.
In caso di cittadina non comunitaria, se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio, è necessario indicare gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo (tipologia, numero, Questura che lo ha rilasciato).
Le istruzioni per la presentazione delle domande e quelle contabili per i pagamenti verranno rese note a breve.