Fondo Kyoto - piu’ tempo per accedere ai finanziamenti
Prorogati i termini per accedere ai finanziamenti del cosiddetto Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.
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Tempi più lunghi per accedere al Fondo Kyoto, che promuove interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici.
Cos’è e come funziona il Fondo Kyoto
Attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, il Fondo permette di realizzare interventi di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico ed universitario, compresi gli asili nido e gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Possono accedere ai prestiti agevolati i soggetti pubblici proprietari degli immobili, che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici ed i Fondi di investimento chiusi.
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Gli interventi finanziabili devono rispettare una serie di requisiti:
- i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
- i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);
- i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, nonchè le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio;
- i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio.
Risorse e finanziamenti
Inizialmente, in base a quanto previsto dal decreto del 14 aprile 2015 riguardante “Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici”, per gli interventi a valere sul Fondo Kyoto sono stati stanziati 350 milioni di euro.
A febbraio del 2016, è stata approvata la riprogrammazione delle risorse residue del Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, superiori a 247 milioni euro.
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Quanto ai finanziamenti previsti, le quote variano in base alla tipologia di beneficiario e di intervento.
Per quanto riguarda i progetti presentati da soggetti pubblici il decreto prevede:
- per gli interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica, finanziamenti della durata massima di 10 anni e dell'importo massimo di 30mila euro a edificio;
- per gli interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post, finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo massimo di un milione di euro a edificio;
- per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, inclusi gli impianti e l'involucro, comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che la progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post, finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo massimo di 2 milioni di euro a edificio.
Relativamente ai progetti presentati da fondi immobiliari chiusi, i finanziamenti agevolati possono essere concessi per una durata massima di 20 anni, entro i limiti già individuati per i progetti di investimento presentati da soggetti pubblici, e comunque per importi non superiori al 20% del valore del fondo di investimento immobiliare.
L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, superare il valore di 20 milioni di euro per singolo progetto di investimento e, laddove sommato ad eventuali ulteriori contributi pubblici ottenuti, deve essere inferiore al 50% del valore degli interventi del fondo stesso.
L'ammortamento dei prestiti decorre, per entrambe le linee di intervento, dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.
Prorogati i tempi
Il Ministero dell’Ambiente ha appena prorogato i termini per l’accesso al Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici: le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2018.