Dissesto idrogeologico - cosa prevede il ddl Cantiere ambiente
Approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il ddl Cantiere ambiente, il tentativo di dare vita a una legge quadro sul dissesto idrogeologico, aumentando le risorse a disposizione e semplificando le procedure per il finanziamento degli interventi.
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“C’è un oggettivo ritardo nella progettazione da parte delle Regioni, abbiamo un tasso medio di spesa del 7% e in questi mesi ci siamo confrontati con loro per poter migliorare il sistema”, sottolinea il ministro dell’Ambiente Sergio Costa accogliendo l’approvazione del ddl Cantiere ambiente da parte del Consiglio dei ministri.
Provvedimento che Costa definisce “la risposta corposa, strutturata, sostanziale al dissesto idrogeologico” e il tentativo di “razionalizzare la normativa vigente in materia di dissesto idrogeologico in quanto, allo stato attuale, manca una legge quadro sul tema mentre vi sono numerose disposizioni frammentate e disarticolate all’interno di decreti legge e leggi ordinarie”.
Cosa prevede il ddl Cantiere ambiente
Il disegno di legge realizza gli obiettivi indicati dal Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico “Proteggi Italia” da 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021.
Il Ministero dell’Ambiente, spiega una nota, “è ora al centro della progettazione e realizzazione delle opere come un hub che si interfaccia con le Regioni e le altre istituzioni competenti”.
“Vogliamo semplificare la procedura per la definizione e il finanziamento degli interventi, riducendo i tempi di esame delle proposte d’azione da parte dei commissari di governo e anticipando alla fase di programmazione degli interventi tutti i pareri e i visti previsti per legge. Entro 60 giorni verranno definiti i cantieri da aprire attraverso conferenze di servizio con le autorità di bacino e i commissari”.
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Il testo attribuisce ai presidenti delle Regioni designati quali commissari contro il dissesto idrogeologico il compito di predisporre un programma d’azione triennale per la mitigazione del rischio e per la salvaguardia del territorio, all’interno del quale saranno indicati, anno per anno, i comuni e i territori coinvolti, la descrizione tecnica e le singole stime di costo.
Sempre ai commissari si attribuiscono anche le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi previsti e si consente il ricorso all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall’importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme europee sugli appalti pubblici.
Cambiano le priorità dei progetti: finora venivano privilegiati i progetti siti dove c’è una maggiore densità abitativa, e restavano fuori da questa scala di priorità i piccoli centri abitati. Ecco questo non sarà più possibile.
“Arrivano nuove modalità di erogazione dei finanziamenti con il passaggio dal sistema del rimborso a quello degli acconti garantiti, con semplificazione e riduzione dei trasferimenti - spiega Costa - Per cui si provvede all’immediato pagamento del 30% dell’importo indicato, mentre le tranches successive verranno corrisposte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”.
Chi è il green manager
Con il ddl nasce poi la figura del green manager, vale a dire colui che presso la pubblica amministrazione è il referente dell’implementazione ambientale così come i NOS, i nuclei di supporto operativo, figure tecniche che vengono attivate su richiesta delle regioni.
Presso il ministero viene creata una struttura tecnica operativa che, in coordinamento con la cabina di regia di Palazzo Chigi, assiste la fase progettuale e cammina al fianco dei Commissari.