Coronavirus, il punto sugli aiuti alla pesca e all'acquacoltura
La legge conversione del dl Liquidità ha semplificato le procedure per la liquidazione degli aiuti FEAMP alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, mentre - dopo le prime misure adottate in risposta al Coronavirus - da Bruxelles sono in arrivo fondi aggiuntivi per il settore.
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Tempi certi per la liquidazione degli aiuti FEAMP alle imprese della pesca. E' quanto previsto dalla legge 40-2020, conversione del decreto Liquidità, in vigore dal 7 giugno.
In questo modo si punta ad alleviare l'impatto del Coronavirus sul settore ittico, sbloccando i pagamenti arretrati degli anni 2017, 2018 e 2019 ed erogando rapidamente le indennità per l'interruzione temporanea dell'attività di pesca autorizzate dalla Commissione europea in risposta al Covid.
Bruxelles ha infatti previsto indennizzi per le imprese che, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, hanno subito una sospensione delle attività di pesca a seguito dell’emergenza sanitaria, oltre ad aiuti allo stoccaggio dei prodotti e maggiore flessibilità nel sostegno alle imprese da parte dei Governi, grazie al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Con le proposte presentate il 27 maggio dalla presidente Ursula Von Der Leyen, in più, Bruxelles ha deciso di potenziare la dotazione del Fondo europeo per la pesca 2021-2027 con 500 milioni di euro, un aumento di oltre l'8% rispetto al budget inizialmente proposto nel 2018 dall'Esecutivo UE, che ammontava a 6,14 miliardi di euro.
Risorse aggiuntive che andranno ad alimentare i Programmi operativi degli Stati membri per il periodo 2021-2024, contribuendo agli obiettivi del piano europeo di ripresa dal Covid, ma anche ai target di sostenibilità del Green New Deal fissati dalle strategie per la biodiversità 2030 e Farm to Fork.
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Le prime misure UE per pesca e acquacoltura
I settori della pesca e dell'acquacoltura sono stati particolarmente colpiti dalle perturbazioni di mercato causate dall’emergenza Covid-19 che ha comportato un improvviso calo della domanda. Per questo la Commissione europea ha approvato una modifica del Regolamento del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che adesso può essere utilizzato anche per sostenere il reddito delle imprese ittiche danneggiate dal Coronavirus.
Secondo il Presidente di Federpesca, Luigi Giannini, “si tratta di una risposta importante che va nella direzione di dare un supporto concreto alle imprese. Tuttavia - aggiunge Giannini - per garantire che i costi di questa crisi possano essere limitati sia nel tempo che negli effetti socio economici, è fondamentale incrementare le risorse a disposizione, a partire da quelle già assegnate all’Italia che risultassero eventualmente disimpegnate”.
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Indennizzi ai pescatori per arresto temporaneo attività di pesca
La prima misura riguarda le imprese che, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, hanno subito una sospensione delle attività di pesca a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e che potranno ricevere un indennizzo garantito grazie ai Fondi FEAMP.
La Commissione, infatti, ha modificato l’art. 33 del Regolamento 508/2014 (quello sul FEAMP), ampliandone le possibilità di impiego dato che:
- Il sostegno non sarà più soggetto al limite di finanziamento applicabile agli altri casi di temporanea interruzione;
- Potranno accedere all’indennizzo - fino alla fine del 2020 - anche le imbarcazioni che hanno già raggiunto il limite di 6 mesi, solitamente previsto per il sostegno FEAMP per l'arresto temporaneo (articolo 33).
Sostegno alle imprese dell’acquacoltura
Misure analoghe sono state previste anche per le imprese dell'acquacoltura.
La Commissione, infatti, ha modificato anche l’art. 55 del Regolamento, garantendo così un indennizzo agli acquacoltori che, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, hanno dovuto sospendere le attività a causa dell’emergenza Covid-19.
Tale compensazione sarà calcolata sulla base del mancato guadagno. L'UE verserà fino al 75% di questa compensazione, mentre il resto sarà a carico degli Stati membri.
Sostegno a organizzazioni di produttori per stoccaggio temporaneo dei prodotti
Date le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e acquacoltura, l’UE ha deciso di sostenere le organizzazioni di produttori (OP) nello stoccaggio temporaneo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano.
In questo modo si vuole assicurare una maggiore stabilità del mercato, riducendo il rischio di sprecare o reindirizzare tali prodotti per scopi alimentari non umani, contribuendo in tal modo ad assorbire l'impatto della crisi sul ritorno dei prodotti.
Più nello specifico le organizzazioni di produttori:
- Usufruiranno di un aumento del massimale per il sostegno ai loro piani di produzione e di commercializzazione (previsto all’art. 66), che passa dal 3% al 12% del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato;
- Potranno ricevere anticipi fino al 100% del sostegno concesso, grazie all’intervento degli Stati.
Questa misura è stata adottata grazie ad una modifica dell’art. 67. La Commissione, infatti, ha riconosciuto il ruolo chiave che le organizzazioni di produttori stanno assicurando nella gestione della crisi.
Procedure semplificate per modificare i programmi operativi FEAMP
Per contrastare adeguatamente le conseguenze economiche negative causate dall’emergenza coronavirus, il fattore tempo è essenziale.
Per questo l’UE ha deciso che sarà possibile adottare procedure semplificate per la modifica dei Programmi operativi, necessarie per introdurre le nuove misure. In tal modo:
- Si consentirà una rapida riassegnazione delle risorse finanziarie disponibili, per far fronte alle esigenze derivanti dalla crisi.
- Gli Stati Membri, per rispondere all’emergenza Covid-19, potranno assegnare le risorse disponibili sui propri Programmi sulla base delle proprie esigenze.
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Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
Le misure previste dell’UE grazie al FEAMP si aggiungono al sostegno che può essere concesso dagli Stati nell'ambito del nuovo quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato.
L’Unione europea, infatti, ha concesso agli Stati la possibilità di fornire un sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dalla crisi, attraverso aiuti di Stato (finanziamenti nazionali) fino a un massimo di 120mila euro per impresa.
Gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2020 alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'epidemia. Tali aiuti, però, non potranno essere concessi ad attività esplicitamente escluse dalla compensazione de minimis nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Erogazione rapida degli aiuti FEAMP nel dl Liquidità
Sul fronte nazionale, per assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal Coronavirus, in sede di conversione del decreto-legge 23-2020 è stato introdotto l'articolo 1 ter, che mira a semplificare la concessione degli aiuti del Fondo europeo per la pesca.
In base alla nuova disposizione, gli aiuti per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca, a valere sul FEAMP devono essere erogati entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per gli anni 2017 e 2018, ed entro 90 giorni dalla medesima data, per l'anno 2019.
Inoltre, la legge di conversione - in vigore dal 7 giugno - stabilisce che le imprese posizionate nelle graduatorie adottate dal Mipaaf e aventi diritto agli aiuti a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione hanno diritto a ricevere la liquidazione dei contributi mediante ricorso al sistema bancario. Le banche, quindi, potranno anticipare gli importi dei pagamenti FEAMP, ma resteranno a carico dei beneficiari le spese e gli oneri relativi all'erogazione delle somme.
Per quanto riguarda le indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid per l'annualità 2020, invece, l'erogazione degli aiuti dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande.
In più, la legge proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, così da assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento nel periodo di emergenza da Covid.
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