Esonero contributivo per i coltivatori diretti, le istruzioni INPS
Le istruzioni operative dell'INPS per ottenere l’esonero contributivo al 100% per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40 previsto dalla legge di Bilancio 2020.
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Per promuovere l’imprenditoria in agricoltura, la manovra 2020 ha previsto l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni.
Le istruzioni per ottenerlo sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 e poi aggiornate con il messaggio n. 2787 del 13 luglio 2020.
L'ultimo chiarimento è contenuto nel messaggio n. 3744 del 16 ottobre 2020, con il quale l’Istituto interviene sul pagamento della prima rata e sull’emissione del nuovo “Dettaglio F24 Esercizio: 2020”, a seguito del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo under 40.
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Chi può beneficiare dell'esonero contributivo 2020
L'agevolazione è destinata ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale, che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
L’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Sono invece esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo. L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività esclusivamente in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli.
L’esito dell’istanza (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile nel Cassetto previdenziale, ma i beneficiari riceveranno anche una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Quanto alla fruizione, in sede di tariffazione delle posizioni per le quali l’istanza di beneficio ha avuto esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento nella misura del 100%. La somma calcolata a titolo di esonero sarà indicata nel prospetto relativo all’avviso di pagamento alla voce “esonero ex Legge 160/2019”, disponibile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.
Da ricordare che l'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
> Consulta la Circolare INPS n. 72-2020
Come presentare la richiesta di compensazione
Con il messaggio n. 3744 del 16 ottobre 2020, l’INPS chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, in attesa della definizione delle istanze di esonero, abbia già versato l’importo dell’Esercizio 2020 elaborato prima della concessione dell’agevolazione, l’eccedenza tra l’importo versato e l’importo indicato nel prospetto rielaborato potrà essere compensata con l’importo da versare per le rate successive.
La richiesta di compensazione deve essere inviata alla struttura territoriale di riferimento con la specifica istanza disponibile nella “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale autonomi in Agricoltura, denominata “Compensazione versamento in eccesso rata Emissione 2020 a seguito riconoscimento esonero under 40”.
> Consulta il messaggio n. 3744-2020
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