Esonero contributivo lavoratori aziende in crisi: le istruzioni INPS
Con la pubblicazione della circolare INPS 99-2022, diventa operativo lo sgravio contributivo del 100% previsto dalla legge di Bilancio 2022 per incentivare l’assunzione di lavoratori dipendenti di imprese in crisi, di lavoratori già licenziati per riduzione di personale oppure impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento.
I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo per cooperative di lavoratori
L'esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori di imprese in crisi è stato in realtà istituito dalla legge di bilancio 2021 e poi confermato dalla manovra 2022, che ha stanziato per l'incentivo 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di curo per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Circolare INPS 99-2022, guida all'esonero per assunzione lavoratori in crisi
L'agevolazione, spiega l'Istituto nella circolare n. 99 del 7 settembre 2022, consiste in una decontribuzione totale per l'assunzione di lavoratori provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 296-2006.
L'incentivo è concesso per un periodo di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore.
I beneficiari sono i datori di lavoro privati in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), che rispettino gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
L'incentivo spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, rientrino in una delle seguenti tre casistiche:
- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
L'agevolazione si applica alle solo assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e quelle a scopo di somministrazione, mentre sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, che già godono di aliquote previdenziali ridotte rispetto a quella ordinaria.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Trattandosi di una misura rivolta ad una platea generalizzata di destinatari, e quindi non idonea a generare un vantaggio competitivo di alcune imprese, aree geografiche o settori produttivi su altri, non è soggetta all’applicazione della disciplina UE in materia di aiuti di Stato, a differenza dell'incentivo per l'occupazione giovanile. In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo dell’esonero contributivo con l’incentivo previsto per le assunzioni di percettori di NASpI.
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate all'INPS utilizzando il modulo di istanza on-line “ES119”, presente all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”. L'Istituto verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro o del trasferimento, il possesso dei requisiti dei lavoratori e la sussistenza della copertura finanziaria, calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e informerà che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero.
Per approfondire: CIG, contratto espansione e incentivi assunzioni nella manovra 2022