MSE: fino al 2010 gli sgravi fiscali per l'efficienza energetica
Firmati i decreti attuativi della Finanziaria 2008 che rendono operativi da qui al 2010 gli sgravi fiscali per le famiglie che migliorano l’efficienza energetica delle case, rientranti nella politica di risparmio energetico avviata nel 2007, che prevede incentivi rivolti alla riqualificazione degli edifici esistenti e alla sostituzione dei motori elettrici con altri a più alta efficienza energetica.Nella dichiarazione annuale dei redditi (fino a quella del 2011 relativa all'anno 2010) si potrà detrarre il 55% di tutte le spese sostenute per risparmiare energia nella propria abitazione e fino a 200 Euro se si acquista un frigorifero ad alta efficienza.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni, gli interventi ammessi all’incentivo sono:
- la sostituzione di caldaie inefficienti;
- l’isolamento termico delle pareti e delle coperture;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- la sostituzione delle finestre;
- interventi integrati che riguardano l’edificio nel suo complesso.
L’incentivo è legato alla garanzia che siano raggiunti determinati livelli di efficienza energetica. Le novità più significative introdotte con i decreti sono:
- per la sostituzione delle vecchie caldaie è previsto l’utilizzo, oltre delle caldaie a condensazione (che sono quelle a più alto rendimento oggi disponibili), anche di altri generatori, quali le pompe di calore a gas o elettriche, che hanno un rendimento anche superiore alle caldaie a condensazione;
- per gli interventi più semplici, quali la sostituzione delle finestre in singoli alloggi e l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda, sono stati ridotti gli adempimenti burocratici, semplificando i formulari informativi e rendendo facoltativa la certificazione energetica, prevedendo la possibilità per il cittadino di predisporre la documentazione necessaria anche senza il supporto di un tecnico abilitato;
- la detrazione delle spese sostenute (al 55%) può essere ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente che può quindi commisurare la quota annuale al proprio reddito.