Corte Ue: nessun copyright su linguaggio e funzioni dei software per pc
Le funzionalità di un software per computer non sono soggette al diritto d'autore, così come non lo è il linguaggio utilizzato per realizzare il programma. In quanto strumento che serve a dare istruzioni ad una macchina, infatti, il linguaggio di programmazione deve essere equiparato a quello utilizzato dall'autore di un romanzo. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia UE nella controversia tra due case britanniche produttrici di software.
La Sas Institute Inc. è un’azienda che realizza un programma per l'elaborazione di dati statistici, i quali possono essere personalizzati dall’utente con script applicativi inseriti direttamente nel linguaggio di programmazione. Il problema è che, nel caso in cui l’utente voglia cambiare software, deve necessariamente continuare ad usare moduli Sas o, in alternativa, riscrivere per intero gli script con un altro linguaggio.
E‘ a questo punto che entra in campo la seconda casa produttrice, la World Programming Ltd (Wpl), citata dalla prima di fronte alla High Court of Justice per aver realizzato un prodotto che emula le funzionalità dei moduli Sas.
La Corte britannica si è dunque rivolta alla Corte di Lussemburgo perché venisse precisato il raggio d’azione del diritto d’autore sui programmi per computer all’interno degli Stati membri.
La conclusione dell’avvocato generale della Corte di giustizia UE, Yves Bot, è la seguente: le funzionalità di un programma, così come il linguaggio utilizzato per realizzarlo, non sono protette da copyright, al contrario, lo è il modo in cui formule e algoritmi del codice sono organizzati tra di loro.
Al fine di motivare la propria risoluzione, la Corte spiega in un nota che “ammettere che una funzionalità di un programma possa, in quanto tale, essere protetta equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee”.
Relativamente alla legittimità della Wpl di riprodurre il codice Sas per consentire l'inter-operabilità tra i due sistemi, l’avvocato ha infine sentenziato che il titolare di una licenza d’uso ''può, senza l'autorizzazione dell'autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati''.