Difesa commerciale - ok Paesi Ue a misure piu' efficaci

 

I ministri Ue trovano un accordo sulla proposta della Commissione europea per rafforzare gli strumenti di difesa commerciale

Difesa commerciale - Photo credit: user Gnovick

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Obiettivo generale della riforma degli strumenti di difesa commerciale europei è proteggere le industrie, i cittadini e le imprese Ue dai danni causati dalla concorrenza sleale, garantendo al contempo scambi commerciali liberi ed equi.

Proposta di riforma della normativa del '95

Nell'aprile 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta volta ad aggiornare, per la prima volta dal 1995, gli strumenti di difesa commerciale dell'Ue. L'iniziativa dell'Esecutivo intende avviare un'ammodernamento degli strumenti in relazione ai recenti cambiamenti dell'economia globale, quale la crisi del settore siderurgico, e le modifiche in atto nel quadro giuridico internazionale, come la scadenza di alcune disposizioni relative ai calcolo del dumping nei protocolli di adesione all'OMC di diversi paesi, Cina in primis.

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Nelle intenzioni di Bruxelles, la nuova normativa dovrebbe fornire "strumenti più trasparenti, procedure più rapide e controlli più efficaci”. Il tutto, attraverso una modifica degli attuali regolamenti antidumping e antisovvenzioni in vista di una migliore risposta alle pratiche commerciali sleali.

Arriva l'accordo tra gli Stati membri

Dopo tre anni di discussioni, il 13 dicembre 2016, il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha concordato la posizione negoziale del Consiglio dei ministri dell'Ue sulla proposta del 2013 della Commissione.

In particolare, si legge nella nota del Consiglio Ue, la proposta di regolamento si propone di:

  • aumentare la trasparenza e la prevedibilità per quanto riguarda l'imposizione di misure antidumping e antisovvenzioni provvisorie. Ciò include un periodo di quattro settimane dal momento in cui l'informazione è resa pubblica in cui non saranno ancora applicati i dazi provvisori;
  • permettere, quando esiste il rischio di ritorsioni da parte dei Paesi terzi, l'avvio di indagini senza bisogno di una richiesta ufficiale da parte dell'industria Ue;
  • accorciare i tempi dell'inchiesta;
  • attivare dazi più elevati da imporre in caso di distorsioni sulle materie prime (energia inclusa) il cui costo sia superiore al 27% del costo di produzione totale e più del 7% preso individualmente. Ciò consentirebbe di ovviare alla "regola del dazio inferiore", cioè la norma in base a cui "qualora un dazio inferiore" rispetto a quello ottenuto dalla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo "sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in cui il danno dell’industria è eliminato". L'imposizione di dazi più elevati si baserà su obiettivi di profitto e dovrà anche essere sottoposta alla prova dell'interesse per l'Unione che confermi che i benefici derivanti dall'introduzione del dazio siano superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori);
  • garantire agli importatori il rimborso dei dazi pagati durante una procedura di riesame nel caso in cui le misure di difesa commerciale vengano ritirate.

Con l'avvenuta intesa tra i 28, possono ora essere avviati i negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue, durante i quali il testo del nuovo regolamento potrebbe ancora subire delle modifiche.

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