Sostegni bis: cosa cambia per moratoria prestiti e Fondo garanzia Covid

 

Ministro Economia Franco - Credit: Palazzo ChigiLa legge di conversione del decreto n. 73-2021, in vigore dal 25 luglio, proroga la moratoria sui finanziamenti e l'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI fino al 31 dicembre 2021, ma con qualche novità.

Tutte le misure del Decreto Sostegni bis

Per quanto riguarda la moratoria prestiti, la legge n. 106-2021, conversione del Sostegni bis, stabilisce che la sospensione delle rate non è automatica e vale solo per la quota capitale dei finanziamenti, mentre la disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI viene modificata sia sul fronte delle coperture che della durata dei finanziamenti garantiti.

La moratoria sui finanziamenti e il Fondo garanzia PMI

Con il decreto Cura Italia (dl n. 18-2020) il Governo ha congelato fino al 30 settembre le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni. La moratoria è stata poi prorogata a gennaio 2021 dal decreto Agosto ed estesa fino al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021. Per coloro che avevano già fatto richiesta di moratoria, la manovra ha previsto l'allungamento automatico dei termini, salvo rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, mentre per i soggetti che non avevano ancora aderito è stata prevista la presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio 2021.

La sospensione del pagamento delle rate di mutui e prestiti è accessibile alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI.

Sempre nel quadro delle misure del Cura Italia il Governo ha infatti previsto un accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI e ha innalzato l'importo massimo garantito per impresa da 2,5 milioni a 5 milioni di euro, misure poi potenziate dal decreto Liquidità che ha portato la garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, e al 100% (di cui 90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro, senza valutazione andamentale. Nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito, la garanzia è stata portata al 90%, senza valutazione andamentale.

A questo quadro il decreto Agosto ha aggiunto un allargamento della platea dei beneficiari alle aziende che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

L’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI è stato poi prorogato al 30 giugno 2021 dall'ultima legge di Bilancio, che ha anche previsto che i finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13 comma 1 del decreto Liquidità - cioè i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni - possono avere una durata di 15 anni e non più di 10 anni.

Come il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI

Il pacchetto liquidità nel decreto Sostegni bis

Questo quadro cambia con il decreto Sostegni bis, approvato il 20 maggio dal Consiglio dei Ministri e convertito nella legge n. 106-2021 pubblicata il 24 luglio in Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento conferma la moratoria mutui fino al 31 dicembre 2021, ma la proroga si applica alla sola quota capitale e non agli interessi, e alle sole imprese che avevano già richiesto di usufruire della moratoria entro il 31 gennaio 2021. In secondo luogo, la proroga non è più automatica: pur non dovendo presentare una vera e propria domanda, in quanto tale passibile di rifiuto, le imprese, anche se già ammesse alla moratoria, devono dichiarare l'intenzione di continuare ad usufruire dell'allungamento/sospensione delle rate, inviando una comunicazione all'istituto di credito. Per l'invio di questa comunicazione il decreto ha previsto la scadenza del 15 giugno 2021.

Per approfondire: Moratoria prestiti e mutui per partite IVA e imprese: cosa c’e’ da sapere

Proroga al 31 dicembre anche per Garanzia Italia, lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato consentendone l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti. Il testo stabilisce che anche la garanzia a favore delle mid-cap sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021. Rispetto al testo del Governo, che portava la durata dei finanziamenti garantiti da 6 a 10 anni, il ddl di conversione rimanda alla conformità al Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato previa notifica e autorizzazione di Bruxelles. La Commissione europea ha infatti autorizzato la proroga della misura a fine dicembre, fissando però a 8 anni la durata massima dei finanziamenti garantiti.

Le PMI e i titolari di partita Iva possono beneficiare, o continuare a beneficiare, sempre previa comunicazione, anche della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° luglio, però, è prevista una riduzione della garanzia che passa dal 100% al 90% per i prestiti entro la soglia di 30 mila euro e dal 90% all’80 per quelli di importo superiore a 30 mila euro.

Nello specifico, per le operazioni fino a 30mila euro:

  • la copertura della garanzia diretta passa dal 100% al 90%
  • la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%
  • sono abolite le previsioni riguardanti il tasso di interesse massimo applicabile.

Per le operazioni superiori ai 30mila euro, invece:

  • la copertura della garanzia diretta passa dal 90% all’80%
  • la copertura per l’intervento dei confidi rimane invariata al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100%
  • la durata massima delle operazioni garantite passa da 6 a 8 anni con la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale per le domande già approvate (a copertura invariata per le operazioni di garanzia diretta).

Inoltre, le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499 (Midcap) non possono più ottenere garanzie su singole operazioni, anche se la richiesta è stata presentata prima del 26 maggio, mentre per gli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si apre la possibilità di presentare richieste di garanzia per finanziamenti di importo fino a 30mila euro e di durata massima di 15 anni. Prorogate fino al 31 dicembre anche le moratorie assistite dall'apposita Sezione speciale del Fondo di cui all’articolo 56 del Cura Italia. L'ok della Commissione europea alla misura è arrivato con comunicazione del 17 giugno 2021.

Fronte risorse il Sostegni bis rifinanzia il Fondo di garanzia con un miliardo e 860.202.000 euro per l’anno 2021, mentre assegna 80 milioni all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione di garanzie a favore delle imprese agricole.

Garanzia Fondo PMI per grandi portafogli di finanziamenti e obbligazioni

Sempre nell’ambito del Fondo PMI, il decreto introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento presentati di imprese con organico non superiore a 499 dipendenti.

In deroga all'attuale disciplina del Fondo, il Sostegni bis stabilisce infatti che per le garanzie su questi portafogli di nuovi finanziamenti:

  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro,
  • i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  • i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
  • il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
  • la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
  • la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
  • in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  • la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Alla misura è destinato un miliardo di euro per l’anno 2021

Inoltre, per sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, che siano emesse dalle imprese ammesse a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Il Sostegni bis indica già che l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 milioni e 8 milioni di euro, ma sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, a stabilire modalità e condizioni per la concessione della garanzia, cui sono destinati, in fase di prima applicazione, 100 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni per l’anno 2022.

Consulta la legge n. 106-2021 conversione del decreto-legge n. 73-2021 Sostegni bis

Consulta il testo del decreto-legge n. 73-2021 coordinato con la legge di conversione n. 106-2021

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