Bonus vacanze 2021, piu' opportunita' per spenderlo

 

Milleproroghe: Bonus vacanze, proroga a dicembre 2021Ancora novità sull'utilizzo del bonus vacanze, il voucher introdotto dal governo Conte-bis nel maggio 2020 per incentivare la ripresa del turismo dopo i mesi di lockdown dovuti all’emergenza Covid e utilizzabile entro il 31 dicembre 2021.

Cosa prevede il decreto Sostegni bis

Con la conversione in legge del decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021), si aggiunge la possibilità di usare il voucher anche per i pacchetti turistici e non solo per i servizi che offrono agenzie di viaggio, tour operator e strutture aderenti. Saranno incentivate ad usufruire dello strumento oltre un milione di famiglie aventi diritto, che hanno già ottenuto il voucher e possono utilizzarlo entro la fine del 2021.

Salta, invece, l'ipotesi di proroga per l'utilizzo del bonus vacanze, che un emendamento allo stesso Sostegni bis voleva portare al giugno 2022.

La decisione del governo Draghi di non riaprire i termini per la presentazione delle domande sarebbe condizionata dai numeri deludenti registrati dall'App Io, strumento attraverso il quale passa il bonus, relativi alla misura. Sono quasi 1,9 milioni i voucher generati alla data di scadenza del 31 dicembre 2020 per un controvalore economico di oltre 829 milioni di euro; ma soltanto meno della metà risultano utilizzati, ovvero poco più di 800 mila. 

Una volta arrivato l’ok dell’Agenzia delle Entrate, PagoPa, che gestisce l’App Io, sarebbe intenzionata ad inviare agli utenti in possesso del buono inutilizzato un messaggio di notifica che ricorderà loro di sfruttare l’agevolazione entro la fine dell'anno. 

Ricordiamo che l'incentivo ha subito più di una modifica sul fronte temporale. Infatti, se i termini per presentare le richieste sono stati fissati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, quelli di utilizzo del voucher hanno subito una prima proroga al 30 giugno 2021 dal decreto Ristori (dl n. 137-2020), data aggiornata al 31 dicembre 2021 con la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2021 (dl n. 183-2020).

Bonus vacanze: cos'è e a chi spetta

Il bonus vacanze consiste in un voucher fino a 500 euro per le famiglie con un reddito medio-basso che decidono di trascorrere le vacanze presso le strutture ricettive italiane, tra cui alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast.

Possono ottenere il contributo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. 

Lo sgravio è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, quindi:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone,
  • 300 euro per nuclei da due persone,
  • 150 euro per quelli composti da una persona.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% della spesa, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche ad istituti di credito.

Ai fini del riconoscimento del credito:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva;
  • il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Come richiedere il bonus vacanze

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE.

Se si parla di utenti, sono tre gli step principali, per ogni componenete del nucleo familiare, per accedere al beneficio: procurarsi un’identità digitale (Spid o CIE 3.0), farsi calcolare un ISEE aggiornato, che non deve superare 40mila euro, poi installare sul proprio smartphone l'app IO.

Verificati i requisiti, l’app confermerà l’attivazione del bonus vacanze e il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il Qr-code spendibile nelle strutture aderenti. Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuita l'agevolazione e il periodo entro cui è possibile utilizzarla.

Una volta ricevuto il contributo ed effettuata la prenotazione, basterà esibire il bonus stesso all’albergatore via smartphone, quando si dovrà pagare il soggiorno direttamente presso le strutture dove si trascorreranno le vacanze. A perfezionamento della fruizione, l’operatore turistico emetterà fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale intestati al componente del nucleo familiare che fruisce dello sconto.

Queste ultime non dovranno far altro che far sapere a chi prenota per le vacanze che si aderisce all’iniziativa. Lo sconto applicato all'ospite in possesso del bonus vacanze sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.

L'Agenzia delle Entrate fissa anche le modalità per la cessione di tale credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari: a tal fine, viene prevista un’apposita procedura onilne sul sito dell’Agenzia, mediante la quale l’operatore turistico potrà comunicare la cessione totale o parziale del suo credito d’imposta.

Come cambia il bonus vacanze con il decreto Sostegni bis

Il decreto Sostegni bis (dl n.73-2021) ha ampliato lo strumento tax credit vacanze: è possibile sfruttarlo, oltre che nelle strutture ricettive aderenti all'iniziativa, per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia presso un’agenzia di viaggi o un tour operator. In questo modo si incrementa la propensione ad effettuare un soggiorno sul territorio nazionale, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell’organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

Nella legge di conversione del decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021) il bonus vacanze non è l'unica novità per il settore turismo. Tra le misure più significative ci sono: 

  • un fondo da 60 milioni di euro per il 2021 per la valorizzazione dei Centri storici e il rilancio dell’attrattività turistica delle Città d’arte;
  • agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro e gli operatori del turismo, di stabilimenti termali e del commercio, che non richiedano la cassa integrazione (pur avendone usufruito in precedenza), con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali;
  • 160 milioni per il 2021 per incrementare il Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, previsto dal dl Rilancio. Si amplia, inoltre, la platea che potrà usufruire dello stesso Fondo, includendo anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
  • la proroga e il rifinanziamento di 100 milioni per il 2022 del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere;
  • lo stanziamento di 100 milioni per l’anno in corso a sostegno dei Comuni a vocazione montana;
  • l'aggiunta di 5 milioni di euro per l’anno in corso allo stanziamento del Fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituito dal dl Agosto;
  • l'integrazione, pari a 10 milioni di euro per il 2021, del Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, previsto dal dl Sostegni;
  • l'istituzione, presso il Ministero per il turismo, di un Fondo - con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno in corso - per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Si aggiungono, infine, due misure a valere sul Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, istituito presso il MiTur con una budget iniziale di 60 milioni. In primis l'integrazione di una somma pari a 15 milioni di euro per il 2021, di cui 5 milioni sono destinati ai comuni facenti parte dell’Unesco Creative Cities Network. 

Consulta la legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021

Consulta il testo del decreto-legge n. 73-2021 Sostegni bis coordinato con la legge di conversione in Gazzetta ufficiale

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