Decreto Sostegni: in Gazzetta la proroga di cassa integrazione e blocco licenziamenti
Con l'entrata in vigore della legge n. 69-2021, conversione del dl Sostegni, la Cig Covid per le aziende che utilizzano la cassa integrazione ordinaria e lo stop generalizzato ai licenziamenti sono prorogati fino al 30 giugno 2021.
Cosa prevede il decreto Sostegni
La cassa integrazione Covid gratuita e il blocco dei licenziamenti proseguono per le aziende, in particolare del terziario, che usufruiscono della Cig in deroga e dell'assegno ordinario, in modo da traghettarle fino all'operatività della riforma degli ammortizzatori sociali.
Inoltre, ulteriori novità sono in arrivo dal decreto Sostegni bis, atteso a breve in Gazzetta ufficiale, che prevede l'impegno a non licenziare per le aziende che, dal 1° luglio, utilizzano la cassa integrazione ordinaria senza pagare addizionali. Il divieto si applica in questo caso per tutto il periodo di utilizzo, fino alla fine dell’anno.
Il pacchetto lavoro del decreto Sostegni
- Proroga cassa integrazione Covid
- Semplificate le procedure per la Cig
- Confermato lo stop ai licenziamenti
- Deroghe al decreto Dignità
- Indennità e Reddito cittadinanza
Proroga per la cassa integrazione Covid gratuita
La legge di conversione del decreto Sostegni proroga ulteriormente la cassa integrazione Covid, che è stata introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, fino alle ultime 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021.
Con la proroga generalizzata per 13 settimane, dal 1° aprile al 30 giugno 2021, l'Esecutivo intende assicurare la copertura degli ammortizzatori sociali per altri tre mesi alle imprese, come quelle dell'industria e dell'edilizia, che utilizzano la Cig ordinaria, in scadenza in base alla manovra il 31 marzo.
Per i datori di lavoro che utilizzano la Cig in deroga, che la legge di Bilancio già permette di utilizzare fino al 30 giugno 2021, invece, la cassa integrazione gratuita viene confermata per 28 settimane, che potranno essere utilizzate in maniera dilazionata entro la fine del 2021 oppure consecutivamente con termine ad ottobre. Un termine agganciato alla riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico, che proprio in quel periodo dovrebbe diventare operativa.
Il testo prevede la proroga per 28 settimane, quindi fino al 31 dicembre 2021, anche per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi.
Prorogata anche la cassa integrazione salariale per operai agricoli (CISOA) per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021. Prevista anche l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per gli ex dipendenti Ilva.
Tempi più brevi per il pagamento della Cig
Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto, si è inoltre previsto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali scaduti nel primo trimestre 2021, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale Covid-19 previste dalle norme precedenti; il differimento è ammesso nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2021 (con relativo monitoraggio finanziario da parte dell'INPS).
La prestazione può essere richiesta sia nella forma del pagamento diretto dall'INPS al dipendente sia nella forma dell'anticipo da parte del datore di lavoro; in caso di pagamento diretto, viene confermata la possibilità di richiesta (nell'ambito della domanda da parte del datore di lavoro di accesso al trattamento) di un'anticipazione pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
Sia per il caso di pagamento diretto dall'INPS al dipendente sia per il caso di anticipazione da parte del datore di lavoro, i dati necessari per il calcolo (o per il saldo) della prestazione, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, devono essere trasmessi nell'ambito delle denunce mensili (concernenti le retribuzioni e le relative contribuzioni) che il datore di lavoro deve rendere all'INPS (denunce UNIEMENS), in modo da rendere più fluido lo sblocco dei pagamenti.
I chiarimenti INPS sulla Cassa integrazione
Conferma per lo stop ai licenziamenti
Tre mesi di proroga generalizzata, fino al 30 giugno 2021, anche per il blocco dei licenziamenti, altrimenti cessato a fine marzo, con le deroghe previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate. In base alla legge di conversione del dl Sostegni, il blocco prosegue fino al 31 ottobre, invece, per le imprese che non beneficiano della cassa integrazione ordinaria o straordinaria, ma sono coperte da strumenti in deroga.
A questo quadro si è aggiunta però una norma del Sostegni bis, che prevede la possibilità di non pagare le addizionali per le aziende che, dal 1° luglio, usufruiscono della cassa integrazione ordinaria in cambio del vincolo a non licenziare per tutto il periodo di utilizzo della Cigo.
Deroghe al decreto Dignità per rinnovare i contratti a termine
Nel provvedimento anche un'ulteriore deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal decreto Dignità.
I contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato potranno essere prorogati o rinnovati, per un periodo massimo di 12 mesi, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, mediante un atto intervenuto entro la fine del 2021.
Reddito di cittadinanza e indennità stagionali
Il decreto Sostegni stanzia un miliardo per il rafforzamento del Reddito di cittadinanza, per cui si prevede anche una proroga fino a fine anno dei contratti dei 2.680 navigator.
Proroga di tre mesi - marzo, aprile e maggio 2021 - anche per il Reddito di emergenza, con risorse per 1,5 miliardi di euro. Il testo riconosce le tre quote di REM - nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per il 2021 - anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30 mila euro, che hanno terminato le prestazioni relative alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
A proposito della NASpI, il provvedimento prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
Un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro è prevista per i lavoratori atipici, stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, mentre per i lavoratori dello sport l'importo va dai 1.200 e 3.600 euro, in relazione alla misura del reddito percepito nell’anno di imposta 2019.
Previsto un intervento a favore dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato e il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione con 400 milioni di euro per il 2021 e 80 milioni di euro per l’anno 2022. Incrementato anche il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Infine, la legge di conversione del dl Sostegni proroga a gennaio 2021 l'esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura che era stato previsto dai decreti Ristori e Ristori bis rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2020. Alla misura sono destinati 301 milioni di euro per l’anno 2021 e, con un emendamento approvato in sede referente, si è stabilito che i beneficiari nella domanda dichiarino di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 che istituisce il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 (Temporary Framework).
Consulta la legge n. 69-2021 in Gazzetta ufficiale
Photo credit: Foto di Michael Gaida da Pixabay
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