Agenzia Entrate - credito imposta Ricerca e Sviluppo cumulabile con fondi Ue
La risoluzione conferma la cumulabilità con i contributi europei concessi per i medesimi investimenti.
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In risposta al quesito di un'impresa, con risoluzione n. 12/E del 25 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo può essere fruito anche in presenza di finanziamenti europei per gli stessi investimenti, a condizione che la somma dell'incentivo nazionale e dei contributi Ue risulti minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di riferimento.
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Il chiarimento è stato richiesto da una società operante nel settore delle energie rinnovabili che sta realizzando progetti di ricerca con il contributo del Settimo Programma dell'Ue e di Horizon 2020 e vorrebbe avvalersi anche del credito d'imposta per le attività di R&S.
L'agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190-2014) aggiornando il regime di aiuto istituito dal decreto Destinazione Italia e mai diventato operativo, è accessibile a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2017 fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020.
L'intensità del beneficio - finora pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, e al 50% delle spese relative al personale altamente qualificato e relative a contratti di ricerca 'extramuros' - è stata elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa, mentre l’importo massimo dell'incentivo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario è passato dai precedenti 5 milioni a 20 milioni di euro.
Il chiarimento delle Entrate
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ricorda che i regolamenti Ue che stabiliscono le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università al Settimo Programma Quadro e ad Horizon 2020 prevedono un contributo finanziario che si basa sul rimborso, totale o parziale, dei "costi ammissibili" ai Programmi comunitari, cioè “i costi direttamente attribuibili all'azione” (costi diretti) e “i costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibili all'azione” (costi indiretti).
A titolo di costi diretti sono ammissibili ad entrambi i Programmi le spese relative al personale, quelle di subappalto, per la fornitura del sostegno finanziario a terzi, per l'acquisto di attrezzature durevoli e materiali di consumo, le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno; quali costi indiretti sono invece ammissibili le spese amministrative, tecniche e logistiche trasversali, quali canoni di locazione, acqua, elettricità, gas, spese postali e telefoniche, ecc).
In linea generale, spiega l'Agenzia, un problema di cumulo potrebbe porsi solo per i costi diretti coperti dai finanziamenti europei, nel caso in cui questi coincidano con gli stessi costi ammissibili all'incentivo fiscale, dal momento i costi indiretti non sono ammissibili al credito di imposta.
L'esistenza del cumulo, quindi, va verificata solo sui costi ammissibili ad entrambe le discipline agevolative: l'impresa deve cioè individuare, in entrambe le discipline agevolative, i costi riferibili alle categorie di investimenti ammissibili e appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le relative spese non risultino coperte oltre il limite massimo, cioè il 100% del loro ammontare.
Laddove la somma delle agevolazioni superi le spese di investimento sostenute, conclude l'Agenzia, è necessario ridurre corrispondentemente il credito d'imposta per tornare entro la soglia del 100%.
> Risoluzione n. 12 del 25/01/17
Photo credit: ENERGY.GOV
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