Decreto rinnovabili - con la nuova bozza slitta apertura bandi
Il decreto che prevede incentivi pari a oltre 250 milioni di euro per le rinnovabili elettriche cambia, in parte, pelle. Fra le novità più importanti, lo spostamento delle date di apertura dei bandi e la premialità per chi sostituisce i tetti di amianto con pannelli solari fotovoltaici.
> Decreto rinnovabili - ci siamo quasi, c’e’ ok del ministero Ambiente
Dopo essere stato inviato ai Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente per il via libera ufficiale, il decreto rinnovabili passa agli stakeholder per una sorta di consultazione.
Come annunciato dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il testo subisce alcuni cambiamenti rispetto alla versione precedente.
Confermato lo stanziamento complessivo: 250 milioni di euro per incentivare le rinnovabili elettriche. Le novità maggiori riguardano il calendario dei bandi, i beneficiari e l'extra incentivo per sostituire l'amianto.
> Fondi UE - 430 milioni per energia e trasporti, come partecipare
Primi bandi a partire da gennaio
Nella versione precedente del decreto la pubblicazione del primo bando era prevista per il 30 novembre 2018. La nuova versione fa slittare i tempi: il primo avviso è previsto il 31 gennaio 2019, i seguenti verranno pubblicati a maggio e settembre del prossimo anno, e ancora a il 31 gennaio, il 31 maggio e il 31 agosto 2020, mentre il settimo e ultimo bando è previsto per il 31 gennaio 2021.
Chi può partecipare
Invariati i requisiti degli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza. Nello specifico, deve trattarsi di impianti:
- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
- oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1MW;
- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW accedono agli incentivi tramite registro, mentre quelli di potenza superiore tramite procedure competitive di aste al ribasso per la definizione del livello di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza.
Resta la suddivisione dei bandi in 3 gruppi:
- il primo (gruppo A) dedicato a fotovoltaico ed eolico;
- il secondo (gruppo B) a impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica;
- il terzo (gruppo C) rivolto a impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale.
Una novità della versione attuale riguarda gli “aggregati costituiti da più impianti” appartenenti allo stesso gruppo, che possono partecipare sia alle procedure per l’iscrizione ai registri che alle aste.
Nel primo caso gli aggregati devono avere una potenza unitaria superiore a 20 KW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1MW; nel caso, invece, della partecipazione alle procedure d’asta, gli aggregati devono avere una potenza unitaria non inferiore a 20 KW e non superiore a 500 KW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 KW.
Fotovoltaico al posto dell’amianto
Confermata la presenza di una premialità per chi sostituisce i tetti di amianto con pannelli solari fotovoltaici.
Nell’ambito delle procedure per l’iscrizione al registro è stato aggiunto il gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa).
Il decreto FER prevede, oltre agli incentivi sull’energia elettrica, un premio pari a 12 euro per MWh.
Iscrizione al registro: cosa cambia
La potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a:
- Primo bando (data di apertura: 31 gennaio 2019): 45 MW per il gruppo A, 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
- Secondo bando (data di apertura: 31 maggio 2019): 45 MW per il gruppo A, 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
- Terzo bando (data di apertura: 30 settembre 2019): 100 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
- Quarto bando (data di apertura: 31 gennaio 2020): 100 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
- Quinto bando (data di apertura: 31 maggio 2020): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
- Sesto bando (data di apertura: 31 agosto 2020): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
- Settimo bando (data di apertura: 31 gennaio 2021): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C.
Procedure d’asta
Per quanto riguarda invece le procedure d’asta, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a:
- Primo bando (data di apertura: 31 gennaio 2019): 500 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
- Secondo bando (data di apertura: 31 maggio 2019): 500 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
- Terzo bando (data di apertura: 30 settembre 2019): 700 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
- Quarto bando (data di apertura: 31 gennaio 2020): 700 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
- Quinto bando (data di apertura: 31 maggio 2020): 800 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
- Sesto bando (data di apertura: 31 agosto 2020): 800 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
- Settimo bando (data di apertura: 31 gennaio 2021): 800 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C.
Il ruolo dei PPA
Come annunciato da Di Maio a luglio, il nuovo decreto cerca anche favorire l’applicazione dei contratti di lungo termine (PPA) per l’approvvigionamento di energia rinnovabile nella pubblica amministrazione.
Per questo richiede la stesura di un decreto interministeriale che definisca specifiche misure e procedure dedicate agli acquisti di PA e alle gare Consip.
o