PAC: le istruzioni AGEA per gli interventi settoriali Ortofrutta e Patate
Agea ha pubblicato le Istruzioni operative per la gestione dei Programmi operativi Ortofrutta realizzati dalle Organizzazioni di produttori (OP) e dalle loro Associazioni (AOP), sia con riferimento al nuovo regime che al vecchio. Online le Istruzioni anche per l'intervento PAC per il settore pataticolo.
OCM Unica: come ottenere i contributi PAC per le filiere agricole
Nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027, i finanziamenti per gli interventi settoriali del Regolamento OCM Unica sono confluiti nel Piano strategico nazionale PAC (PSP).
Il PSP Italia 2023-27 prevede interventi settoriali per ortofrutta, patate, miele, olivicolo e vitivinicolo, cui sono destinati in tutto 3 miliardi di euro, e che possono beneficiare anche del sostegno FEASR, per un totale di circa 4 miliardi di euro, per tre tipi di interventi di sviluppo rurale: Costituzione organizzazione di produttori; Partecipazione a regimi di qualità; Promozione dei prodotti di qualità.
AGEA ha appena pubblicato le disposizioni per l'annualità 2025 relative ai Programmi operativi per l'ortofrutta e per l’intervento settoriale delle patate, con termini e modalità di accesso agli aiuti PAC.
Per approfondire: Guida al Piano strategico PAC Italia 2023-2027
Programmi operativi Ortofrutta nuovo regime, le istruzioni AGEA
Con le Istruzioni Operative n. 1 del 9 gennaio 2025 AGEA ha adottato le disposizioni per la gestione dei Programmi operativi Ortofrutta realizzati dalle Organizzazioni di produttori e dalle loro Associazioni, per l’erogazione dell’aiuto finanziario ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, il cosiddetto “nuovo regime”.
In base al provvedimento, le OP e/o le AOP possono presentare, nel corso dell’annualità:
- domanda di aiuto o di saldo,
- domanda di anticipo,
- domande di pagamento parziale dell'aiuto.
Non è ammessa la possibilità di alternare la modalità di richiesta di liquidazione dell’aiuto finanziario comunitario (anticipo o pagamento parziale) nel corso della medesima annualità del programma. Quindi la prima domanda di aiuto presentata dalla OP/AOP definisce l’opzione in ordine alle modalità delle eventuali successive richieste di pagamento per l’annualità interessata.
In tutti i casi, la domanda è presentata dall’Organizzazione di produttori o dalla loro Associazione per il tramite del sistema informatico SIAN, secondo le funzionalità messe a disposizione, e successivamente trasmessa all’organismo pagatore AGEA, o all’organismo da questo
delegato, anche con riguardo alle Organizzazioni e/o Associazioni transnazionali.
Domanda di aiuto
Le OP/AOP presentano, per ciascuna annualità del programma operativo, la domanda di aiuto o del saldo entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale l’aiuto è chiesto. In casi eccezionali e debitamente giustificati, possono essere accettate domande di aiuto oltre tale termine e comunque entro i 10 giorni successivi alla scadenza, ma per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito si applica una penale pari all’1% dell’aiuto spettante.
Le OP/AOP possono contestualmente presentare una domanda per il pagamento dell’aiuto finanziario nazionale (AFN) previsto ai sensi dell’art. 53 del Reg. UE n. 2021/2115. L’AFN interessa le OP riconosciute nelle Regioni che dimostrano di non superare il livello di organizzazione minimo, limitatamente al valore della produzione commercializzata conferita dalle aziende associate ubicate in dette regioni, nonché le OP riconosciute in altre Regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione. L’AFN è erogato dall’Organismo pagatore competente successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono, salvo limitate eccezioni, le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.
Domanda di anticipo
La OP/AOP presenta la richiesta di anticipo del contributo finanziario comunitario sul fondo di esercizio una sola volta entro il 30 settembre dell’annualità del PO in corso di realizzazione. Il regolamento delegato (UE) 2023/57 ha stabilito che l’importo dell’aiuto richiesto con la domanda di anticipo non può superare l’80% del contributo finanziario dell’Unione inizialmente approvato con la determina o con il decreto di approvazione dell’esecutivo annuale.
Domanda di pagamento parziale
Infine, le OP/AOP possono presentare fino a due richieste di pagamento parziale del contributo comunitario sul fondo di esercizio. In questo caso i termini decorrono dal 1° al 31 maggio e dal 1° al 31 ottobre dell’annualità in corso di realizzazione a fronte di una rendicontazione parziale.
I pagamenti parziali di aiuto possono essere disposti nella misura massima dell’80% della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del Programma operativo per il periodo considerato e sono erogati solo a condizione che sia stata accertata l’ammissibilità delle spese riferibili allo stesso. Pertanto, ai fini del controllo, le domande di pagamento parziale sono accompagnate dall’elenco degli interventi realizzati e, laddove richiesto dall’organismo delegato, dai documenti giustificativi delle spese sostenute con riferimento al periodo interessato.
Consulta le Istruzioni Operative n. 1 Prot. 1156 del 9 gennaio 2025
OCM Ortofrutta, vecchio regime
Fino all'annualità 2025 trovano ancora applicazione le regole dettate dal Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (vecchio regime).
Nell'ambito del vecchio regime le OP e/o le AOP possono presentare, nel corso dell’annualità, una domanda di aiuto, fino a un massimo di tre domande di anticipo e fino a due domande di pagamento parziale dell'aiuto.
Le OP e/o le AOP quindi presentano, per ciascuna annualità del Programma operativo, la domanda di aiuto entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione del Programma operativo e possono contestualmente presentare una domanda per il pagamento dell’aiuto finanziario nazionale (AFN).
Le domande di anticipo possono invece essere presentate entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre dell’annualità del PO in corso di realizzazione, fermo restando che l'importo totale annuo richiesto con le domande di anticipo non può superare l’80% dell’aiuto inizialmente approvato.
Le domande di pagamento parziale, infine, possono essere trasmesse entro il 31 maggio e il 31 ottobre dell’annualità in corso di realizzazione a fronte di una rendicontazione parziale (con pagamenti nella misura massima dell’80% della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del Programma operativo per il periodo considerato). A queste si aggiunge poi la domanda a saldo.
Consulta le Istruzioni Operative n. 2 Prot. 1158 del 9 gennaio 2025 (vecchio regime 2025)
Programmi operativo settore patate
Infine, con le Istruzioni Operative n. 3 del 9 gennaio 2025 AGEA ha disciplinato l'accesso agli aiuti PAC per i programmi operativi nel settore pataticolo per l'annualità 2025.
In questo caso le OP e/o le AOP possono presentare la domanda di aiuto entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione del Programma operativo (con decurtazione dell’1% per ogni giorno di ritardo in caso di trasmissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza ) e, una sola volta all’anno - entro il 31 ottobre - una domanda di anticipo.
Consulta le Istruzioni Operative n. 3 2025 Prot. Orpum 1164 programmi operativi patate 2025
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