Premi risultato: chiarimenti INPS e Entrate su agevolazioni fiscali
La detassazione dei premi di risultato è prevista solo se gli obiettivi raggiunti rappresentano un incremento rispetto a quanto conseguito nell'anno procedente, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, mentre l'INPS spiega come fruire della decontribuzione dei premi di produttività.
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Il raggiungimento degli obiettivi aziendali collegati al conseguimento di premi di risultato non basta in sé a determinare la detassazione delle somme. L'agevolazione fiscale, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, è prevista solo laddove i risultati conseguiti rappresentino un incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto a un periodo congruo di tempo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo all'istanza di interpello di un contribuente.
Dall'INPS, intanto, arrivano le istruzioni operative per fruire della decontribuzione dei premi di produttività, prevista dal decreto-legge n. 50 del 2017.
Il quesito sulla detassazione dei premi di risultato
La società interpellante ha spiegato di aver sottoscritto con le segreterie nazionali di sigle sindacali e con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello, con il quale sono stati definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al premio di risultato 2017, con erogazione nel 2018.
Nello specifico, per quanto concerne l’obiettivo della redditività il parametro è stato individuato in un certo valore dell’EBIT, mentre il parametro per l’obiettivo dell’efficienza è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi.
Il contribuente ritiene che, essendo stato raggiunto l’obiettivo ed essendo stati rispettati i presupposti richiesti dal legislatore per l’applicazione del regime agevolato di cui alla legge di Stabilità 2016, sia corretto applicare il beneficio fiscale attraverso la detassazione del premio di risultato erogato ai propri dipendenti.
> Agenzia Entrate - chiarimenti su detassazione premi di risultato
Il chiarimento delle Entrate sulla detassazione
Nel suo parere l'Agenzia delle Entrate ricorda che la legge di Stabilità 2016 ha previsto una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016.
Le agevolazioni sono subordinate alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione di contratti collettivi che prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.
La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso.
Da ciò deriva, sottolinea l'Agenzia, che non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che si richiede anche che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto a quello antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.
Il requisito dell'incrementalità, sottolinea la risoluzione, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.
Nel caso oggetto dell'interpello, l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. In linea generale, quindi, il premio di risultato in esame non può fruire del regime fiscale agevolato.
Allo stesso tempo l'Agenzia delle Entrate fa però presente che, qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame potrà godere del regime agevolativo previsto dalla legge di Stabilità 2016. Discorso analogo qualora l’altro parametro registri nel 2017 un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016.
Laddove invece, al termine del periodo congruo, non si registri un incremento e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell'erogazione del premio.
> Risoluzione n. 78 del 19 ottobre 2018
Le istruzioni INPS per la decontribuzione
L’articolo 55 del decreto-legge n. 50-2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
Più precisamente, entro il limite generale di 3mila euro e con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, si prevedono:
- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
I premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati da datori di lavoro privati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).
Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, l’INPS ha chiarito i criteri di accesso all'agevolazione e le modalità operative per fruire della riduzione contributiva.
L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa). Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione, questa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta.
Alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335-95.
L’agevolazione contributiva, spiega l'INPS, è da considerarsi annuale; di conseguenza, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio. A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione.
Trattandosi di un beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La misura contributiva non è soggetta al via libera preventivo da parte dell'INPS. Le modalità operative per la fruizione dell'agevolazione, attraverso la compilazione del flusso UniEmens e del flusso DMAG, sono illustrate nella circolare INPS.
> Circolare n. 104 del 18 ottobre 2018
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