ANAC: aggiornate le linee guida sui servizi di architettura e ingegneria
In Gazzetta ufficiale le Linee guida n. 1 dell’ANAC sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, aggiornate con Delibera n. 417 del Consiglio dell’ANAC del 15 maggio. Le nuove linee guida entreranno in vigore il 28 giugno.
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L’aggiornamento delle Linee guida n. 1 (in attuazione del D.Lgs. 50 del 2016), ha avuto un duplice obiettivo: da un lato esse forniscono alcune indicazioni sulla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso; dall'altro accolgono alcuni dei pareri espressi nei mesi passati dalle associazioni di categoria.
L’equo compenso nei servizi di architettura e ingegneria
La prima integrazione delle Linee guida è di natura strettamente interpretativa: non si prevedono nuovi obblighi, ma ci si limita ad interpretare e a fornire suggerimenti in relazione all’applicazione di norme primarie su cui l’ANAC non ha alcun potere.
In particolare, a seguito dell’introduzione dell’obbligo per la PA di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti, è emerso il pericolo che nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il ribasso offerto possa essere così elevato da rendere non equo il corrispettivo per l’attività professionale, seppur derivante da una libera scelta dell’operatore economico e non da un’imposizione della stazione appaltante.
Per ovviare a questo pericolo, la soluzione più appropriata è stata quella di agire sulla formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo, grazie all’impiego della funzione bilineare.
Inoltre, sempre per garantire l’equità del compenso, l’ANAC ha stabilito che non possono essere richieste, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara.
Addio al termine dei 10 anni per dimostrare la professionalità
L’ANAC ha accolto la richiesta degli stakeholder di eliminare il riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei a dimostrare la professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.
All’origine della scelta, la crisi che ha investito il settore negli ultimi anni e che ha comportato una notevole riduzione degli affidamenti. In una situazione di questo tipo, quindi, secondo gli operatori, l’imposizione del termine dei 10 anni avrebbe dato luogo ad una limitazione della partecipazione alle procedure di gara.
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Su questo punto, quindi, l’Agenzia ha preferito prevedere che i candidati possano illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento, svolti lungo tutto l’arco della propria vita professionale.
I requisiti della mandataria
L’ultima modifica alle Linee guida è stata introdotta per porre rimedio a un’applicazione distorta, da parte di alcune stazioni appaltanti, della previsione in basa a cui “la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti”.
Su tale punto l’ANAC ha invece precisato che la mandataria - indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento - deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
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La specifica è stata inserita per:
- evitare di cristallizzare situazioni per le quali è sempre l’impresa di dimensioni maggiori a svolgere il ruolo di mandataria, indipendentemente dai requisiti richiesti per la specifica gara;
- ribadire la possibilità che anche l’impresa di dimensioni minori nell’ambito del raggruppamento possa assumere il ruolo di mandataria se in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla specifica gara in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese.
> Consulta le Linee guida n. 1 pubblicate sulla GURI n. 137 del 13 giugno 2019
> Consulta la relazione illustrativa dell'ANAC
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