Codice Appalti: la nuova bozza del Regolamento attuativo
Sta circolando in questi giorni la nuova bozza di Regolamento unico del Codice Appalti che, rispetto alla precedente versione, contiene 14 articoli in più.
> Sblocca Cantieri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Mentre prosegue il conto alla rovescia per la presentazione del Regolamento attuativo del Codice appalti fissata per il 18 dicembre 2019, l’ultima versione del provvedimento ha visto aumentare il numero di articoli che passano da 259 a 273.
> Regolamento unico Codice appalti - terminata la consultazione online
I nuovi articoli
L’aggiornamento dell'articolato riguarda sia la Parte IV del Testo (che contiene 13 articoli nuovi) sia la Parte II dove viene aggiunto un solo articolo.
In particolare, per quanto attiene la Parte IV, le modifiche interessano i Capi I e II del Titolo II (Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte) dove sono aggiunti i seguenti articoli:
Al CAPO I “Requisiti di partecipazione e sistemi di realizzazione e selezione delle offerte”:
- Art. 235 - Norme applicabili
- Art. 236 - Garanzie definitive e centrali di committenza
- Art. 237 - Anticipazione del prezzo
- Art. 238 - Penali
Al CAPO II “Sistemi telematici”, invece, le nuove aggiunte sono rappresentate da:
- Art. 239 - Procedure gestite con sistemi telematici
- Art. 240 - Dichiarazioni per le ammissioni ai mercati elettronici e ai sistemi dinamici di acquisizione
- Art. 241 - Ammissione ai mercati elettronici
- Art. 242 - Disposizioni in tema di mercato elettronico
- Art. 243 - Sessioni di acquisti aggregati
- Art. 244 - Utilizzo dei cataloghi elettronici
- Art. 245 - Analisi dei dati e informazioni nei sistemi telematici
- Art. 246 - Regole di utilizzo dei sistemi telematici
Sempre nella Parte IV viene aggiunto, poi, anche l’Art. 234 “Progettazione di forniture e servizi” ( Parte IV, Titolo I).
Mentre nella Parte II (settori ordinari), al Titolo VI viene inserito l’Art. 141 “Garanzie definitive e centrali committenza”.
Nelle settimane passate la Ministra delle infrastrutture e trasporti (MIT), Paola De Micheli, aveva annunciato che il Ministero non avrebbe mancato la scadenza di presentazione del nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici, prevista per il 18 dicembre 2019, cioè a 180 giorni dalla data di conversione del Dl Sblocca cantieri.
Il Regolamento unico: quando è stato reintrodotto e su cosa interviene
Il Regolamento unico è stato infatti reintrodotto con la conversione in legge del Dl Sblocca cantieri avvenuta a giugno 2019 che ha mandato in soffitta le Linee guida dell’ANAC che in questi anni avevano disciplinato l’attuazione del Codice appalti.
Lo Sblocca cantieri ha infatti disposto il ritorno del Regolamento unico attuativo del Codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di superare il sistema di soft law che aveva demandato alle Linee guida dell’ANAC e ad una serie di decreti ministeriali il compito di integrare la disciplina del Codice Appalti, con risultati spesso contestati dagli operatori. Per questo il precedente Governo ha disposto la reintroduzione del Regolamento unico che interverrà sui seguenti aspetti della disciplina legata agli appalti:
- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.
> Sblocca Cantieri - le posizioni degli stakeholder
Come sarà strutturato il nuovo Regolamento?
Se è vero che mancano ancora alcune settimane alla deadline prevista per la presentazione ufficiale del Regolamento, sulla base della bozza in circolazione in questi giorni, però, sembra che il testo sarà costituito da 5 parti:
- Parte I - Disposizioni comuni
- Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
- Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici nei settori ordinari
- Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
- Parte V - Disposizioni transitorie e abrogazioni
I principali aspetti della bozza del Regolamento: l’appalto integrato
Un tema particolarmente importante che sarà disciplinato dal Regolamento è quello dell'appalto integrato, reintrodotto in maniera provvisoria dal Dl Sblocca cantieri fino al 31 dicembre 2020.
Con l’obiettivo di dare nuovo slancio al settore costruzioni, infatti, l’allora Governo giallo-verde ha eliminato per un anno il divieto di appalto integrato stabilito dall’articolo 59 del Codice dei Contratti. Fino alla fine del 2020, quindi, le stazioni appaltanti potranno affidare assieme sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori.
Al Regolamento unico, quindi, spetta adesso il compito di individuare le modalità operative con cui saranno svolte le procedure di gara su questo specifico aspetto.
Sulla base della bozza in circolazione, la procedura dovrebbe prevedere i seguenti step:
- a base di gara può essere posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il progetto definitivo deve essere presentato in sede di gara dall’offerente e deve essere approvato dalla stazione appaltante per giungere alla stipula del contratto;
- i termini per la redazione del progetto esecutivo sono disciplinati dal contratto.
A questo punto se il progettista dell’esecutivo lo ritiene necessario, l’affidatario dovrà effettuare “gratuitamente” studi e indagini di maggior dettaglio (rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara). Il Regolamento, infatti, non prevede ulteriori compensi all’affidatario per le nuove indagini ritenute necessarie.
I principali aspetti della bozza del Regolamento: il principio di rotazione
Altro aspetto che negli anni passati si è mostrato particolarmente insidioso e sul quale adesso il nuovo Regolamento dovrebbe fare chiarezza, è quello relativo all'applicazione del principio di rotazione.
Su questo punto, il MIT avrebbe previsto che il principio di rotazione si riferisce esclusivamente agli affidamenti e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture disciplinati dalle procedure (contenute nell’articolo 36 “contratti sotto soglia” del Codice) inerenti i seguenti importi:
- affidamenti diretti di importo inferiore a 40mila euro, senza consultazione di due o più operatori economici (lettera a);
- affidamenti diretti (di importo ricompreso tra i 40mila e i 150mila euro) previa consultazione di 3 preventivi per i lavori e 5 operatori economici per servizi e forniture (lettera b);
- procedure negoziate (di importo ricompreso tra 150mila e 350mila euro) previa consultazione di almeno 10 operatori economici (lett c);
- procedure negoziate (di importo ricompreso tra i 350mila e un milione di euro) previa consultazione di almeno 15 operatori economici (lett c-bis).
Restano fuori dall'applicazione del principio di rotazione, pertanto, le procedure aperte.
Il Regolamento, infine, chiarisce anche i casi in cui si può derogare al principio di rotazione:
- per affidamenti di importo inferiore a 5mila euro, previa motivazione nella determina a contrarre o in atto equivalente;
- in casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, tenendo anche conto però, del grado di soddisfazione maturato nel precedente contratto e della competitività del prezzo offerto;
- in casi motivati dalla particolare struttura del mercato ovvero dalle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare.
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> Consulta la nuova bozza di Regolamento del 28 novembre 2019
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