I chiarimenti INPS sulla decontribuzione in alternativa alla CIG
I chiarimenti dell'INPS sull'esonero contributivo in alternativa alla Cassa integrazione per i datori di lavoro del settore privato che hanno fruito degli ammortizzatori sociali e non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale. La misura, prevista dal decreto Agosto e confermata dal dl Ristori, è stata rifinanziata per altre otto settimane dalla legge di Bilancio 2021.
Lavoro nel decreto Agosto: CIG selettiva, incentivi per assunzioni e Sud
Il decreto Agosto ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro del settore privato che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui al Cura Italia - anche se collocati parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020 - e che non richiedano l'accesso ai nuovi interventi di integrazione salariale previsti dal dl Agosto.
Dal momento che la decontribuzione deve essere fruita entro il 31 dicembre 2020, sulla scia del dl Agosto, il decreto Ristori ha previsto un ulteriore periodo di decontribuzione di massimo quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
In continuità con questi provvedimenti, la legge di Bilancio 2021 ha rinnovato l'esonero contributivo per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.
Gli ultimi chiarimenti sull'agevolazione sono stati forniti dall'INPS con il Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, contenente le modalità operative e le istruzioni contabili con riferimento allo sgravio contributivo nella manovra 2021.
Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione
- I chiarimenti sull'esonero contributivo nel decreto Agosto
- L'agevolazione nel decreto Ristori
- La proroga dell'esonero nella legge di Bilancio 2021
La circolare INPS n. 105-2020 sull'esonero contributivo alternativo alla CIG
Con la circolare n. 105-2020, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti sulla decontribuzione introdotta dal dl Agosto.
La misura è aperta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli attivi nel settore agricolo, con riferimento alle medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui al decreto Cura Italia (dl 18-2020) e che rinuncino a richiedere i nuovi interventi previsti dal decreto Agosto.
L'accesso all'esonero è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e dei requisiti specifici fissati dal decreto Agosto. Da una parte, quindi:
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- dall'altra, il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del decreto Agosto.
Alla base del riconoscimento dell’esonero, spiega l'INPS, c'è il regime di alternatività tra la decontribuzione e i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Agosto, in quanto la misura ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrervi. La norma non preclude invece la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva, per ammortizzatori sociali ordinari diversi dalle causali Covid-19.
L’ammontare dell’esonero è pari - ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale. L’importo così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
L'esonero deve essere fruito entro il 31 dicembre 2020 e può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Trattandosi di una decontribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Consulta la circolare INPS n. 105-2020
Le istruzioni operative INPS nel Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020
Con il Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 l'INPS ha invece fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.
Le precisazioni del Messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020
Successivamente, con il Messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020 sono state fornite ulteriori precisazioni circa le modalità di richiesta e di fruizione dell'esonero contributivo e relativamente al calcolo dell'ammontare del beneficio.
Il Messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021 sui dipendenti iscritti alla gestione pubblica
Con il Messaggio n. 30-2021 l'INPS ha fornito le istruzioni contabili relativamente alle aziende che accedono alla decontribuzione per lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. L’esonero contributivo infatti non si applica nei confronti della Pubblica amministrazione, ma hanno diritto al riconoscimento del beneficio una serie di soggetti, quali:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
I datori di lavoro individuati nel precedente paragrafo ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo 2Q, spiega quindi l'INPS, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
L’esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza settembre 2020 al mese competenza dicembre 2020. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato.
L’esonero contributivo per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici che per le denunce contributive si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, sarà rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), al conto già in uso GAW37177, istituito con il messaggio n. 4254/2020.
Il Messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021 sui Fondi di solidarietà alternativi
Dopo le indicazioni operative sull’esonero nel decreto Agosto, fornite tra settembre e gennaio, con il Messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021 l'INPS ha chiarito che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia (articolo 19, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS, né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.
Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto Agosto, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.
La circolare INPS n. 24-2021 e il Messaggio n. 1836-2021 sull'esonero nel Ristori
I chiarimenti sulle quattro settimane di esonero fruibili entro il 31 gennaio 2021 in base al decreto Ristori sono stati divulgati dall'INPS con la circolare n. 24 dell'11 febbraio 2021, che conferma la possibilità di accesso al beneficio per tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui al Cura Italia ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L'agevolazione è alternativa alla CIG o all'assegno ordinario, fermo restando che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei trattamenti di integrazione salariale.
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese.
Con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'agevolazione e le relative istruzioni contabili.
I chiarimenti sullo sgravio contributivo nella legge di Bilancio 2021
Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale e vogliono accedere all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dalla Manovra 2021 (legge n. 178-2020).
L'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL).
L'accesso all'agevolazione esclude la possibilità di utilizzo sia delle nuove integrazioni salariali previste dalla legge di Bilancio 2021 che dell'esonero contributivo disciplinato dal decreto Ristori. Inoltre, ricorda la circolare INPS, la fruizione del beneficio richiede il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, che è stato confermato dalla manovra fino al 31 marzo 2021.
Successivamente, con il Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, l'Istituto ha reso note le modalità operative per l'accesso all'agevolazione: per usufruire dell'esonero, i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge di bilancio 2021. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Il Messaggio n. 197-2022 contiene anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e per la compilazione della sezione Lista PosPA del flusso Uniemens per quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Infine, il Messaggio riporta le istruzioni contabili per la rilevazione dello sgravio contributivo.
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