Congedo per quarantena scolastica dei figli e DAD: le istruzioni INPS
L'Istituto spiega come ottenere il congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti che hanno figli in quarantena scolastica e che non possono svolgere la propria attività in smart working e per i genitori di figli minori di 14 anni e di figli con disabilità grave che svolgono la didattica a distanza.
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Il congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli - inizialmente previsto dal decreto Lampedusa e poi confluito nel decreto Agosto – può essere richiesto esclusivamente nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile da almeno uno dei genitori conviventi con il minore. Il dl Agosto ha stabilito infatti che i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli minori di 14 anni possono accedere allo smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente.
Il decreto Ristori (dl n. 137-2020) è intervenuto sulla materia ampliando le condizioni di accesso sia al lavoro agile che al congedo parentale straordinario, in particolare:
- il diritto allo smart working durante la quarantena scolastica è riconosciuto anche per i genitori con figli fino a 16 anni di età,
- il congedo è accessibile, sempre nei casi in cui non si possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ai genitori con figli minori di 14 anni di età non solo durante la quarantena scolastica, ma anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza,
- i genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che la normativa esclude dal congedo, possono comunque astenersi dal lavoro durante il periodo di quarantena scolastica, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione dell'impiego. In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
I chiarimenti INPS sul congedo Covid-19 per la quarantena dei figli
Con la circolare n. 116-2020 l'INPS spiega che la possibilità di beneficiare del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica è riservata ai soli genitori lavoratori dipendenti, escludendo quindi sia i lavoratori autonomi che gli iscritti alla Gestione separata, e ai soli lavoratori privati, dal momento che le modalità di fruizione del congedo per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico e le relative indennità sono a cura della PA con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli all’INPS, ma direttamente all'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Il congedo, spiega l'Istituto, può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
La circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020 fornisce ulteriori chiarimenti sui requisiti di accesso alla luce delle novità introdotte dal decreto Ristori, relativamente alle condizioni di accesso al congedo Covid per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica in presenza.
Quali sono i requisiti di accesso al congedo
I requisiti richiesti al genitore che fruisce del congedo sono:
- avere un rapporto di lavoro dipendente in essere,
- non svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo Covid-19,
- essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso,
- che il figlio, per il quale si fruisce il congedo, sia minore di 14 anni e sia stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o sia interessato dalla sospensione dell’attività didattica in presenza.
Dal momento che il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo. L’indennità per i giorni di congedo è pari al 50% della retribuzione e l'intero periodo è coperto da contribuzione figurativa.
L'INPS precisa che il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con altre tipologie di assenza dal lavoro relative all’altro genitore convivente con il figlio, quali ad esempio malattia, ferie, aspettativa non retribuita. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, invece, l’altro genitore può fruire del congedo per quarantena scolastica solo nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Come si richiede il congedo Covid per quarantena scolastica
La domanda di congedo per quarantena scolastica deve essere presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Prossimamente l'INPS fornirà le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente. Istanza che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
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Come richiedere il congedo Covid per sospensione dell’attività didattica in presenza
Con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020 l'INPS ha rilasciato la procedura per la presentazione delle domande di congedo Covid-19 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno figli conviventi minore di 14 anni che svolgono l'attività didattica a distanza.
La domanda, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
I chiarimenti della circolare n. 2 del 12 gennaio 2021
Con Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 l'INPS ha fornito nuove indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza.
I chiarimenti riguardano due tipologie di situazioni: il congedo in caso di sospensione della didattica nelle scuole secondarie di primo grado e quello per i genitori di figli in situazione di disabilità grave. Quest'ultimo è previsto a fronte del ricorso alla DAD in scuole di ogni ordine e grado, o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali venga disposta la sospensione dell'attività in presenza.
La procedura per la presentazione delle domande all'INPS
Con il Messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, l'Istituto ha annunciato il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali.
La domanda - che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020 - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
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