Legge Concorrenza – bonus elettrico e gas per famiglie in difficolta'
Fra le misure per l'energia della Legge Concorrenza, la riforma del bonus elettrico e gas per le famiglie disagiate. Novità per le maxi-bollette.
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A due anni e mezzo dal varo in Consiglio dei Ministri, nel febbraio 2015, il Senato ha approvato in via definitiva, con 146 voti favorevoli e 113 voti contrari, la legge annuale per la concorrenza. Oltre alle misure per assicurazioni, telecomunicazioni, banche e libere professioni, il testo include una serie di novità in materia energetica. A partire dal bonus per le famiglie in difficoltà.
Bonus elettrico e gas
Siamo ai commi 75, 76 e 77 della Legge Concorrenza, che demandano a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, vale a dire i benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.
Attualmente, l'importo del bonus viene scontato direttamente in bolletta, non in un'unica soluzione, in quanto esso è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Il decreto MISE - da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, anche alternative rispetto alla compensazione della spesa. Possibile l’individuazione, nell’ambito del decreto, di una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale. Con il decreto in questione, infine, si provvede a rimodulare l’entità dei benefici, tenendo conto dell’ISEE.
Le maxi-bollette si pagano a rate
Di fronte alle maxi-bollette di energia elettrica e gas derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali la Legge prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti le misure necessarie affinché, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, sussista un obbligo di rateizzazione.
Obbligo accompagnato dal diritto a poter esigere nei confronti del cliente finale l’importo aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione per i soli interessi legali, e che non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente.
Il testo prevede inoltre che l’AEEGSI individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l’accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.
Liberalizzazione del mercato retail
Dal 1° luglio 2019 è prevista la liberalizzazione delle tariffe di luce e gas.
I commi 59 e 60 prevedono, nello specifico, la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019, la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero e quella che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, regolato dall’Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela, si trovino senza fornitore.
Offerte confrontabili
I commi da 61 a 64 predispongono una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. Si prevede in particolare la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail.
Il comma 65 demanda all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte
Elenco dei venditori
Fra le misure per la trasparenza del mercato dell’energia elettrica e del gas figura l’istituzione, presso il MISE, di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. I criteri, le modalità e i requisiti per l’iscrizione nell’elenco saranno definiti con decreto del Ministero.
Rinnovabili, efficienza energetica, bioliquidi
I commi 89 e 90 includono misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell’efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda i controlli sui titoli di efficienza energetica, meglio noti come certificati bianchi.
Per quanto riguarda i bioliquidi, il testo richiama il cosiddetto Decreto del Fare (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), che prevedeva che gli impianti a bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 potessero scegliere di incrementare l’incentivazione del 20% per un massimo di un anno e del 10% per il secondo anno, con corrispondente riduzione del 15% dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione.
La legge Concorrenza introduce un'alternativa: comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, il produttore può richiedere di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016.