Ecobonus - tagli in vista per le detrazioni fiscali
Una bozza di decreto modifica i parametri di riferimento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e introduce massimali specifici di costo.
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Il Ministero dello Sviluppo economico, insieme ai dicasteri dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente, mette a punto uno schema di decreto – previsto dalla Legge di Bilancio 2018 – che modifica i parametri di riferimento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto ecobonus.
La Manovra 2018, lo ricordiamo, ha già ridotto dal 65% al 50% i bonus per l’acquisto e posa in opera di finestre e infissi, schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e biomassa e caldaie a condensazione e con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
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Massimali di costo
La bozza di decreto introduce massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento.
Sono previsti nuovi limiti di spesa, calcolati per “unità” di prodotto acquistata: tra i 200 e i 250 euro al kW per le caldaie a condensazione, 180 euro al metro quadrato per una schermatura solare, tra i 350 e i 450 euro al metro quadrato per un infisso.
Per quanto riguarda le pompe di calore, la spesa massima ammissibile sarà compresa tra 650 euro e 750 euro, mentre per gli scaldacqua a pompa di calore il tetto massimo sarà fissato a 1.000 euro di spesa fino a 150 litri e 1.250 euro oltre i 150 litri.
I cittadini dovranno tenere conto di due limiti: quello complessivo per le spese totali e quello per valori unitari, quest'ultimo parametrato al kW oppure al metro quadrato.
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Sul fronte degli adempimenti per ottenere la detrazione si prevede qualche aggravio: oltre ai dati già richiesti - relativi a causale del versamento, codice fiscale del beneficiario e del soggetto che riceve il bonifico e numero di partita IVA - i bonifici dovranno contenere anche l’indicazione del numero e della data della fattura.
Le nuove disposizioni si applicheranno esclusivamente agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del decreto, posta a 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.