Ecobonus - condomini, i requisiti per ottenere l’agevolazione
Nel vademecum sulla riqualificazione energetica dei condomini l’ENEA fa il punto sui requisiti tecnici che devono possedere gli interventi per usufruire dell’ecobonus.
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Alla luce dei molti interrogativi che circondano l’agevolazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, meglio nota come ecobonus, l’ENEA aggiorna il vademecum per l’uso. Focus, in particolare, sulla riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
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Ecobonus per i condomini: come funziona
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto agevolazioni fiscali fino al 65% della spesa per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
e fino al 70% e 75% per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Nello specifico, ricorda il vademecum, le agevolazioni riguardano gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
La detrazione fiscale prevista è del 70%, e può salire al 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Il limite di spesa è pari a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Nel caso in cui tali interventi prevedano anche la riduzione del rischio sismico, la detrazione si innalza ulteriormente, arrivando all’80% (passaggio ad una classe di rischio inferiore) e all’85% (passaggio a due classi di rischio inferiori). In questi casi, si innalza anche il limite di spesa: 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
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Chi può accedere
L’agevolazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
E’ possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, inoltre, optare per la cessione del credito.
Requisiti tecnici dell’intervento
Per essere agevolabile, l’intervento deve rispettare una serie di requisiti tecnici:
- deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008, come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
- i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008, come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari, purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
- devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto 26.06.15 “linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva;
- per gli interventi che prevedono una riduzione del rischio sismico, l’edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il DM 28 febbraio 2017, n. 58;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Fra le altre opere agevolabili figurano:
- le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.).;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.
La documentazione necessaria
ENEA ricorda che tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti.
Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.