Legge Bilancio 2019 - INPS, chiarimenti su Reddito di cittadinanza
A partire da oggi i beneficiari di Reddito di cittadinanza (Rdc) o della Pensione di cittadinanza (Pdc) che hanno presentato la domanda a marzo possono integrare la propria richiesta. Ecco i nuovi chiarimenti dell'INPS.
> Reddito cittadinanza e Quota 100 - cosa prevede la Legge 26-2019
Con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019 l'INPS spiega come integrare le dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Rdc o Pdc che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019.
> Legge Bilancio 2019 - via alle domande per il Reddito di cittadinanza
Le caratteristiche del Reddito di cittadinanza
Con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, l'INPS ha fornito tutte le informazioni sul Rdc, specificando requisiti, adempimenti, modalità di richiesta e calcolo dell’importo.
La misura è rivolta ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso di requisiti specifici con riferimento alla cittadinanza, al patrimonio e al reddito, ai beni durevoli.
In particolare, il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, di due requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve:
- avere un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro;
- avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
- avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Tali soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;
- avere un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. Tale soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza (Pdc). In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
In merito ai beni durevoli, si specifica che:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc e di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
L'INPS sottolinea che sono esclusi dal godimento del Rdc i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Per quanto riguarda il beneficio economico del Rdc, nella circolare si ricorda che è composto da due elementi, calcolati su base annua:
- a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pensione di cittadinanza, tale soglia è incrementata a 7.560 euro;
- b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è pari a 1.800 euro annui.
Quest'ultima integrazione è concessa, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, anche ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc, che oltre all'acquisto di beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare.
Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto e della rata del mutuo.
Le modifiche della legge n. 26-2019
La circolare n. 100 del 5 luglio 2019 ha invece illustrato le modifiche introdotte dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del decreto-legge n. 4-2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Le modifiche principali riguardano:
- la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati;
- il fatto che, nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, il cosiddetto ISEE minori;
- la verifica del requisito del patrimonio immobiliare non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, considerando l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- la possibilità di erogare la Pensione di cittadinanza anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, ma dipende da un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato, anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it.
La richiesta può essere effettuata presso i centri di assistenza fiscale e presso gli Istituti di Patronato, sia con riferimento alla presentazione della domanda che ai modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”.
> Circolare n. 100 del 5 luglio 2019
Le procedure di rinuncia
Con il messaggio n. 2662 dell'11 luglio 2019 l'INPS ha chiarito che la rinuncia ai benefici del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza può essere effettuata dal titolare della carta Rdc/Pdc, il quale dovrà dichiarare che l’istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso.
Per presentare la richiesta di rinuncia è necessario utilizzare il modulo SR183 da presentare alle Strutture territoriali dell’INPS.
La rinuncia comporta la disattivazione della carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa; di conseguenza eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.
> Messaggio INPS n. 2662 dell'11 luglio 2019
Come integrare le richieste di Rdc o Pdc presentate a marzo
Con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019 l'INPS comunica che dal 4 ottobre i beneficiari di Rdc o Pdc che hanno presentato la domanda a marzo 2019 possono integrarla collegandosi al link che sarà inviato loro tramite sms o email.
Infatti, le prime domande di Reddito o Pensione di cittadinanza sono state presentate a partire dal 6 marzo 2019 utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 26-2019.
La legge ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.
Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del decreto legge n. 4-2019.
Per evitare che i beneficiari di Rdc o Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, collegandosi al link indicato dall'INPS, per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato.
Il richiedente dovrà inserire:
- il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
- il codice fiscale
- il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo.
Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
> Messaggio INPS n. 3568 del 2 ottobre 2019