Autoimpiego e Autoimprenditorialita': moratoria sui mutui agevolati
I Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro hanno approvato le linee guida per l'accesso alla moratoria a favore dei beneficiari di finanziamenti agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità.
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La misura arriva in attuazione dell’articolo 43 del decreto Genova, convertito dalla legge n. 130-2018, che ha previsto facilitazioni per i beneficiari di finanziamenti e mutui agevolati relativi alle misure Autoimpiego e Autoimprenditorialità di cui al decreto legislativo n. 185-2000 titoli I e II che si trovano in uno stato di temporanea crisi.
In particolare, le donne e i giovani beneficiari dei finanziamenti per l'avvio di nuove imprese possono richiedere una sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate fino a tutto il 2026 o pervenire ad una transazione sul debito per un importo fino al 25% di quello originario.
Con la pubblicazione delle linee guida Invitalia potrà avviare la gestione delle richieste già presentate dai beneficiari.
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Le condizioni di accesso alla moratoria
Per quanto riguarda l'articolo 43 comma 1 della legge n. 130 del 2018, la moratoria si applica a:
- a) beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo I e Titolo II del decreti n. 185-2000 che alla data del 30 giugno 2018 risultano in stato di morosità,
- b) beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo I e Titolo II che sono stati oggetto di risoluzione contrattuale entro i termini previsti per la richiesta di accesso,
- c) beneficiari che si trovano in regola con i pagamenti alla data del 30 giugno 2018.
In base alle linee guida possono essere sospese fino al 30 giugno 2019 le sole quote capitale delle rate scadute e non pagate al 30 giugno 2018 e che fanno parte dei piani di ammortamento originari. Possono invece essere rimodulati il debito a scadere successivo al 30 giugno 2018 relativo ai piani di ammortamento originari e la posizione debitoria relativa ai piani oggetto di risoluzione contrattuale.
Relativamente all’articolo 43 comma 2 della legge n. 130-2018, invece, sono compresi:
1. beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell’azienda, che si trovano nelle seguenti soluzioni negoziali giudizialmente assistite della crisi di impresa:
- concordato preventivo con continuità aziendale
- concordato in bianco
- accordi di ristrutturazione ai sensi del 182/bis della legge fallimentare
- procedure di sovra-indebitamento ai sensi della legge 3-2012 che prevede una continuità aziendale del soggetto
2. beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell’azienda, che entro il 29 settembre 2018 (data entrata in vigore del decreto Genova) sono interessati dalle seguenti attività di recupero del credito per la morosità a seguito di risoluzione contrattuale, ovvero di provvedimento di revoca adottato in ragione della sola morosità nella restituzione del finanziamento agevolato:
- a) Titolo I
- Opposizioni a decreto ingiuntivo;
- Esecuzione forzata (mobiliare e immobiliare, o pignoramento presso terzi); - b) Titolo II
- Opposizioni ad ingiunzioni e/o cartelle di pagamento adottati ai sensi del r.d. 639/1910 e D.M. 8 febbraio 2008 e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto Genova.
In base alle linee guida può essere transatto il debito comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva. Sono escluse dalla transazione le spese legali comunque sostenute per le attività di recupero del credito.
La proposta di transazione non potrà essere di importo inferiore al 25% del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva. Con riferimento ai beneficiari del Titolo I, la transazione sarà comunque finalizzata al maggior valore determinabile tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti.
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