Sport Bonus 2019 - ecco i primi beneficiari
E’ stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dello Sport Bonus 2019, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
> Legge Bilancio - Sport Bonus anche nel 2019
L’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato il primo elenco di soggetti che potranno usufruire del credito di imposta garantito dallo Sport Bonus, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.
I beneficiari della I finestra
L’elenco riguarda, in particolare, quei soggetti che hanno presentato domanda nella prima finestra temporale dello Sport Bonus che si è chiusa il 4 luglio 2019.
Nel pubblicare l’elenco, l’Ufficio per lo sport ricorda che i beneficiari delle erogazioni liberali dovranno dare adeguata pubblicità - attraverso l’utilizzo di mezzi informatici - delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare all’Ufficio per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Il decreto attuativo Sport Bonus 2019
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019, è stata aggiornata la disciplina dello Sport Bonus alla luce di quanto previsto dalla legge di Bilancio.
> Sport Bonus – come richiedere il credito di imposta
In base al Dpcm il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche destinate ai soggetti concessionari o affidatari.
L'incentivo, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del 20% del reddito imponibile,
- a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
Perché il credito d'imposta venga riconosciuto le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, di credito e prepagate o assegni bancari circolari.
Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni.
Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, l'importo è suddiviso in due tranche di 6,6 milioni di euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, una aperta il 30 maggio e l'altra prevista per il 15 ottobre 2019.
L'iter per richiedere lo Sport Bonus nella I finestra
In generale, i soggetti che intendono usufruire del credito d'imposta devono presentare la domanda, tramite PEC, all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web istituzionale nel settore “Bandi, avvisi e contributi – Sport Bonus”.
La prima finestra, delle due previste nel corso dell'anno, si è aperta il 4 giugno e si è chiusa il 4 luglio 2019.
Dopo la chiusura, l'Ufficio per lo Sport ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che possono effettuare l’erogazione liberale in denaro, rispettando l'ordine di ricevimento delle richieste.
Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, tali soggetti hanno potuto effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda. A quel punto i soggetti destinatari delle erogazioni liberali hanno avuto dieci giorni di tempo dal ricevimento dell’erogazione per dichiarare, con apposito modulo, di aver ricevuto la somma.
Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti ai beneficiari sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, le somme rimaste inutilizzate confluiranno nella successiva.
Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'elenco degli ammessi, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
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