I chiarimenti dell'INPS su bonus baby sitter e congedo parentale
Le principali novità e le risposte alle domande più frequenti sulle procedure per fruire del congedo parentale straordinario o, in alternativa, del bonus baby sitting da 600 euro, introdotti dal decreto legge Cura Italia.
Cosa c'è per famiglie, comunità e terzo settore nel PNRR
A seguito della chiusura degli istituti scolastici, stabilita dal Dpcm del 4 marzo 2020 per far fronte all'emergenza coronavirus, è diventato necessario sostenere le famiglie italiane con iniziative quali l’ampliamento del congedo parentale, i permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un voucher baby sitter, un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.
Cos'è il voucher baby sitter
Il dl Cura Italia prevede la fruizione di un voucher baby sitter, un buono pari a 600 euro al mese per pagare la baby sitter, regolarmente assunte, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Condizione necessaria per usufruire della misura è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa - ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità - o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
I soggetti beneficiari del voucher sono gli stessi che hanno diritto al congedo parentale. Vengono inclusi, inoltre, anche i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, come ad esempio gli iscritti alle casse professionali.
Riguardo esclusivamente il bonus per i lavoratori pubblici, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari;
- sicurezza;
- difesa;
- soccorso pubblico;
- impiegato per le esigenze connesse all’epidemia di coronavirus.
Nell’ipotesi in cui all’interno dello nucleo familiare siano presenti più bambini under 12 sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite di 600 euro per tutte le categorie di beneficiari, tranne coloro che sono personale sanitario e tecnico, ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid-19, il cui bonus può arrivare fino a 1.000 euro.
I voucher possono essere fruiti tramite tramite l'acquisto del libretto famiglia. Quindi, il genitore utilizzatore e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito INPS, per poi accedere alla procedura.
La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
- Applicazione web online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
- Contact center integrato - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
In sintesi, le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il genitore dovrà procedere, successivamente, all'appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC). La mancata appropriazione telematica del bonus equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
L'appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento - tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto.
Saranno remunerate tramite libretto famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
In ogni caso, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Circolare n. 44 del 24 marzo 2020
I chiarimenti INPS su bonus baby sitter
Nel messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021, l’INPS fornisce chiarimenti riguardo al bonus per servizi di baby-sitting Covid-19. Il termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia è prorogato al 28 febbraio 2021. Entro tale data gli aventi diritto devono completare entrambe le procedure.
Messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021
Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, l’Istituto ha fornito disposizioni circa la modalità semplificata di compilazione e invio online delle domande di prestazione, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020
Con il messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020, l'INPS sottolinea la cumulabilità del voucher baby sitter con il bonus asilo nido 2020. Nello specifico, l'Istituto ricorda che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere di pagamento della retta da parte del genitore richiedente, tenuto poi a presentare i documenti giustificativi della spesa.
Messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020
A chi spetta e come richiedere il congedo straordinario
L'alternativa al congedo è la fruizione del congedo straordinario. Il decreto Cura Italia prevede un congedo parentale di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
I beneficiari sono i lavoratori dipendenti privati,i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS, i lavoratori dipendenti Pubblici.
Il congedo non è fruibile in due casi. Se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito e/o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare: nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile); nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Inoltre, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Ci sono differenti procedure di richiesta del congedo parentale in base alle categorie di beneficiari dello stesso. Nello specifico:
Lavoratori dipendenti privati:
- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi;
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo Covid-19 con diritto alla relativa indennità;
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo Covid-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione;
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:
- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo;
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo Covid-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo;
- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS:
- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso;
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicapgrave possono già usufruire del congedo Covid-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo;
- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19.
Lavoratori dipendenti Pubblici:
- Non devono presentare domande all’INPS,
- La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Messaggio 1281 del 20 marzo 2020
INPS, chiarimenti sul congedo parentale
Come presentare domanda
Con il messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020, l'Istituto specifica le modalità per la presentazione delle domande da parte di lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.
Messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020
Estensione periodo di fruizione del congedo
L'INPS con il messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, aveva aggiornato quanto già comunicato nella circolare 45/2020 a fronte del rinvio del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, stabilito con il Dpcm del 1° aprile. Il risultato è equivalso all'estensione del periodo di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti e i collaboratori iscritti alla gestione separata è stata stabilita per consentire la fruizione dei 15 giorni di congedo straordinario fino al 13 aprile.
Successivamente, con il messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, l'INPS aggiorna i termini indicati in precedenza con il messaggio 1516/2020. Infatti, alla luce del Dpcm del 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, su conforme parere ministeriale, sono stati prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.
Messaggio n. 1648 del 16 aprile
La copertura per i dipendenti pubblici
Con il messaggio 2968 del 27 luglio 2020 l’INPS fornisce chiarimenti in merito al congedo parentale previsto anche in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020
Compatibilità e incompatibilità con altre prestazioni
L'Istituto, a fronte delle moltissime richieste dei lavoratori nonché genitori per il congedo parentale Covid-19 per affrontare l’emergenza sanitaria, ha deciso di fornire informazioni dettagliate circa la sua compatibilità o incompatibilità con altre prestazioni. La precisazione è stata fornita dall'INPS con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020.