PIR Alternativi: in manovra un credito di imposta contro le perdite
Tra le novità del testo della legge di Bilancio 2021 in Gazzetta ufficiale c'è anche un credito di imposta per le perdite realizzate in PIR PMI, cioè collegate ai Piani individuali di risparmio alternativi introdotti dal decreto Rilancio e poi modificati dal dl Agosto.
Tutte le misure della Legge di Bilancio 2021
Il tax credit per le perdite realizzate in relazione a PIR alternativi è stato introdotto durante l'esame parlamentare della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178-2020) per incoraggiare gli investimenti nell'economia reale. Il credito d'imposta interviene infatti in relazione a specifici Piani di risparmio che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata, investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.
I Piani individuali di risparmio e i PIR alternativi
I PIR sono Piani individuali di risparmio sottoscritti da persone fisiche residenti in Italia, i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale a condizione che siano detenuti per almeno 5 anni e rispettino alcune condizioni.
Per indirizzare le risorse del risparmio privato verso le piccole e medie imprese non quotate, particolarmente esposte alle conseguenze della crisi dovuta al Coronavirus, la legge di conversione del dl Rilancio ha previsto la possibilità di costituire un secondo PIR, con vincoli di investimento più specifici.
Ciascuna persona fisica, quindi, può essere titolare di un solo Piano di risparmio a lungo termine, ma all'interno del singolo portafoglio il contribuente può sottoscrivere due Piani di risparmio, uno ordinario e un PIR alternativo, o PIR PMI, caratterizzato dai nuovi vincoli d’investimento.
Inoltre, il decreto Rilancio ha portato l'entità degli investimenti detassati da 30mila a 150mila euro all'anno e da 150mila a 1,5 milioni complessivi.
L'ultima modifica è arrivata con il decreto Agosto, che ha aumentato il limite di investimento annuale nei PIR alternativi da 150mila a 300mila euro, confermando il tetto complessivo di 1,5 milioni di euro.
Dal dl Rilancio al decreto Agosto, come cambiano i PIR
Il tax credit per le perdite dei PIR PMI
Con la manovra 2021 si aggiunge un nuovo tassello per promuovere il ricorso a questi strumenti.
Con riferimento ai Piani costituti dal 1° gennaio 2021 e agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 alle persone fisiche titolari dei PIR PMI viene infatti riconosciuto un credito d'imposta pari alle minusvalenze, alle perdite e ai differenziali negativi realizzati in relazione a tali strumenti finanziari, a condizione che siano detenuti per almeno cinque anni e che il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite.
Il tax credit è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta in cui le minusvalenze si considerano realizzate o in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Infine, al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensabilità, nonché di rimborso previsti dalla vigenti disposizioni in materia.
Per la determinazione del credito d'imposta e della sua spettanza, in caso di strumenti finanziari omogenei, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione.
Per approfondire: PIR – il decreto attuativo sui Piani individuali di risparmio
Consulta il testo della legge di Bilancio 2021 - Legge n. 178-2020 in Gazzetta ufficiale
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