Dl Rilancio: due misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
Con il via libera del Parlamento alla conversione in legge del dl Rilancio, si consolidano le misure per il rafforzamento patrimoniale delle medie e grandi imprese, contribuendo anche ad assorbire le perdite causate dalla crisi. Per le prime si interviene con un credito d’imposta e un sostegno di Invitalia, mentre per le seconde scende in campo CDP, anche per tutelare gli asset strategici.
> Tutte le misure del decreto rilancio
Con il voto del 16 luglio il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del dl Rilancio, dopo l'ok della Camera arrivato il 9 luglio scorso.
Tra gli interventi di supporto alle imprese previsti dal decreto da 55 miliardi varato a maggio dal governo, vengono creati anche due nuovi meccanismi per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle aziende. Un tema, questo, che vede le imprese italiane afflitte da una strutturale sottocapitalizzazione, che spesso ha limitato la piena capacità di sviluppo del nostro tessuto produttivo.
Si tratta di un “impegno senza precedenti”, come lo ha definito il Ministro Gualtieri, che vede l’Italia tra i primi paesi europei ad adottare misure innovative di equity, in linea con le nuove opportunità offerte dal temporary framework europeo sugli aiuti di stato che consente ai governi di fornire un sostegno alla patrimonializzazione delle società non finanziarie.
Patrimonializzazione aziende di medie dimensioni: credito d’imposta e intervento di Invitalia
La prima misura prevista dal decreto, parla a tutta una serie di imprese con sede in Italia (SpA, Srl, imprese in accomandita per azioni, società cooperative) con ricavi tra i 5 milioni (10 milioni nel caso del Fondo Patrimonio PMI) e i 50 milioni di euro e che a marzo e aprile, a causa della pandemia, hanno subito una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 33%.
Per loro l’articolo 26 del dl Rilancio prevede tre interventi di rafforzamento patrimoniale, indirizzati a quelle aziende che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale di almeno 250mila euro.
Il primo si rivolge ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando all'aumento del capitale sociale di una o più società (incluse le stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o dello Spazio economico europeo). Per loro il decreto prevede un credito d’imposta pari al 20% dell'investimento - per un importo massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta pari a 2 milioni di euro - e che non concorre alla formazione del reddito. Il beneficio decade, però, se la società oggetto del conferimento distribuisce riserve prima del 1° gennaio 2024.
Il secondo intervento prevede, invece, un credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020. Più nello specifico si tratta di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Anche in questo caso il beneficio decade se la società distribuisce riserve prima del 1° gennaio 2024.
Per i primi due interventi sono stati stanziati 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
Il terzo intervento, infine, prevede l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia. Con una dotazione iniziale di 4 miliardi di euro per l'anno 2020, il Fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società entro la fine del 2020, per un durata di 6 anni e senza interessi.
Il passaggio in Parlamento ha comportato un’estensione della platea delle imprese che possono accedere al Fondo e al credito d’imposta sulle perdite, inserendovi anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale (nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame).
Come per molti altri interventi resi possibili dalle modifiche al quadro europeo sugli aiuti di stato, anche in questo caso l'efficacia delle misure resta però subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.
> Per approfondire: gli incentivi alle imprese previsti dal Dl rilancio
CDP ricapitalizza le imprese strategiche
Per le società per azioni con sede in Italia e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro, invece, è previsto l’intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP) che costituirà un Patrimonio Destinato (denominato "Patrimonio Rilancio") per sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, ma che resta autonomo e separato del patrimonio di CDP.
In particolare con Patrimonio Destinato, CDP può effettuare ogni forma di investimento (purché temporaneo) inclusi, in via preferenziale:
- La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
- La partecipazione ad aumenti di capitale;
- L’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Anche in questo caso l'obiettivo è quello di assorbire le perdite e fornire liquidità alle imprese, al’interno di un programma di politica industriale che - specifica Gualtieri - mira a dare indirizzi e non, invece, a interferire nella governance delle aziende che vengono sostenute. Per questo - si legge chiaramente nel decreto - “le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare”.
Per individuare gli interventi, sarà considerata l’incidenza dell’impresa a livello di sviluppo tecnologico, di infrastrutture critiche e strategiche, di filiere produttive strategiche, ma anche alla reta logistica e dei rifornimenti e ai livelli occupazionali coinvolti. La misura, infatti, ha anche l'obiettivo di proteggere gli asset strategici della nostra industria in un momento in cui le imprese sono inevitabilmente più fragile e sofferenti.
Per finanziare le attività di Patrimonio Destinato il decreto consente l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito e, per ciascuna emissione, prevede che possa essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi.
Durante il passaggio nei due rami del Parlamento, sono state introdotte alcune specifiche. In particolare:
- “E’ stato chiarito che, per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata”;
- E’ stato rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento, cui devono essere sottoposti gli schemi di decreti attuativi delle norme e a cui deve essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti”;
- E’ stato introdotto il comma 18-ter, con cui si prevede che al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato, possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale;
- Infine è stato introdotto il comma 18-quater che modifica la disciplina delle cambiali finanziarie, consentendone l’emissione anche alle banche.
> Per approfondire: gli interventi di Cdp contro il coronavirus
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