MEF: Fondo di garanzia per la prima casa
Descrizione
Fondo di Garanzia per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della prima casa.
Lo strumento, previsto dalla Legge n. 147-2013, agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo per l'acquisto della prima casa.
Per essere ammissibili alla garanzia del Fondo, gli interventi devono rispettare specifici criteri:
- i mutui ipotecari non devono avere un ammontare superiore a 250mila euro,
- l'immobile da acquistare/ristrutturare deve essere adibito ad abitazione principale,
- il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte.
Sarà data priorità ai mutui erogati a favore:
- delle giovani coppie,
- dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari,
- dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Possono erogare i mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari.
Il soggetto gestore del Fondo di Garanzia è Consap, società controllata al 100% dal MEF.
La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento.
La garanzia è concessa nella misura del 50% della quota capitale del finanziamento.
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarita' formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso deirequisiti e delle eventuali priorita' previsti dal Fondo, sulla base del modello che sara' disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore;
- b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta stessa, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica entro 20 giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento del tesoro entro i successivi 5 giorni;
- c) il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del Fondo;
- d) nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore e' tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.
Il Dipartimento del Tesoro e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale si disciplinano:
- a) le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo;
- b) gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari, della misura di garanzia;
- c) le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficolta' nel pagamento delle rate del mutuo;
- d) l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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