Legge Bilancio 2019 - il testo del decreto su reddito cittadinanza e Quota 100
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge contenente le “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, la cosiddetta Quota 100. Ecco cosa prevede.
> CdM approva decreto su Reddito cittadinanza e Quota 100
Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 contenente le disposizioni per il reddito di cittadinanza (Rdc) e le pensioni arriva finalmente in Gazzetta ufficiale. Nel provvedimento, in vigore da oggi, 29 gennaio 2019, sono specificati i requisiti per accedere al Rdc e alla pensione quota 100.
> Legge Bilancio 2019: arriva il reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza
A partire dal mese di aprile 2019 viene istituito il Reddito di cittadinanza (Rdc), come misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Per accedere al Rdc i nuclei familiari devono possedere una serie di requisiti:
Requisiti di cittadinanza
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’UE ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo
Requisiti reddituali e patrimoniali
- un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata ad 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE
Beni durevoli
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone di due elementi:
- una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; per la Pensione di cittadinanza questa soglia è incrementata a 7.560 euro;
- una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. Per la Pensione di cittadinanza questo massimale il massimale è pari ad euro 1.800 annui.
L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato, mediante modalità telematiche o presso i centri di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Ai beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.
Con l'entrata in vigore del Rdc, a decorrere dal 1° marzo 2019 il Reddito di inclusione non potrà essere più richiesto, e, a partire dal mese di aprile 2019, non potrà essere più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro a cui è stato riconosciuto il Reddito di inclusione in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continuerà ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
Quota 100
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, definita pensione quota 100. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche, che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; coloro che invece maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
E' prevista una disciplina specifica per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
- i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del decreto-legge i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
- limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449-1997. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici (opzione donna) che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Istruzioni Inps
In attesa della pubblicazione della circolare con le disposizioni per richiedere la pensione quota 100, l'Inps comunica le modalità per la presentazione delle domande.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi online, sul sito dell'Inps, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova domanda” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:
- per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
- per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
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