Diritto d'autore: novita' per artisti musicali e spettacolo dal vivo
Pubblicate in Gazzetta ufficiale nuove disposizioni per la ripartizione dei compensi dovuti agli artisti del settore musicale e per le forme di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore per gli spettacoli dal vivo.
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Con due decreti del 5 settembre, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 18 ottobre 2018, il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) ha definito i criteri per la ripartizione dei compensi dovuti agli artisti del settore musicale, insieme alle forme di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore per gli spettacoli dal vivo.
Le nuove disposizioni si inseriscono nell'ambito del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, che dà attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
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Compensi dovuti agli artisti del settore musicale
Il Mibac ha stabilito una serie di procedure per assicurare la presenza di strumenti volti a rendere effettivo l'esercizio del diritto d'autore con riguardo ai compensi spettanti agli artisti del settore musicale.
In primo luogo, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevono - entro 30 giorni dalla data di prima utilizzazione dell'opera - dal produttore, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate, prodotte o distribuite, con l'indicazione e la qualificazione degli artisti interpreti o esecutori che vi hanno preso parte.
Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente concludono accordi sulle condizioni, modalità e criteri di ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti.
Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non può superare il 50% dell'importo dovuto alla totalità degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.
> Decreto del 5 settembre 2018, Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2018
Spettacolo dal vivo, forme di esenzione
Il Mibac ha anche definito i criteri e le modalità delle forme di esenzione relative alla corresponsione dei diritti d'autore nell'ambito dello spettacolo dal vivo.
Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti senza fini di lucro, in locali al chiuso, o in aree con capienza massima non superiore a 100 spettatori è riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 20% sul totale dovuto, indipendentemente dal numero di biglietti emessi.
Agli organizzatori di spettacoli dal vivo aventi come unico oggetto rappresentazioni di opere prime di giovani esordienti, invece, è riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 30% sul totale dovuto, laddove si tratti di prima rappresentazione assoluta dell'opera.
Per esordienti si intendono i giovani autori con meno di 35 anni, la cui opera sia rappresentata per la prima volta e che siano titolari dell'intera quota dei diritti d'autore dell'opera.
> Decreto del 5 settembre 2018, Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2018