Fondo garanzia PMI – nuove regole per portafogli di finanziamenti
Con la pubblicazione del decreto MISE del 21 giugno 2019 cambiano le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.
> Riforma Fondo Garanzia PMI – guida alle nuove disposizioni operative
Obiettivo del provvedimento, approdato in questi giorni in Gazzetta ufficiale, è sostenere l’operatività del Fondo mediante il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti, che ha consentito, già nei primi anni di applicazione, l’erogazione di un consistente volume di nuovi prestiti in favore delle PMI.
Questa modalità, che consiste nel concedere a banche e intermediari finanziari garanzie su portafogli di finanziamenti a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli stessi, è disciplinata dal decreto ministeriale del 14 novembre 2017, ora aggiornato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto approvato il 21 giugno 2019 di concerto con il MEF.
> Fondo Garanzia PMI – decreto MISE su portafogli di finanziamenti
Le novità per la garanzia diretta
In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo può intervenire sia concedendo una garanzia diretta che una controgaranzia.
In base all'articolo 7 del decreto del 14 novembre la garanzia diretta è concessa a copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.
Il nuovo provvedimento integra l'articolo 7 con il comma 1 bis prevedendo che, in alternativa, la garanzia diretta sia concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all’80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.
In tali casi, la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, calcolata applicando la metodologia riportata in allegato al decreto, non può superare:
- a) l’8,75% della quota, pari all’80%, dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero
- b) il 10%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.
Inoltre, con l'introduzione del comma 1 ter all'articolo 7, i soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell’operazione all’Autorità di vigilanza possono richiedere un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5% della pertinente misura di copertura, finalizzato ad assorbire l’eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti tra:
- l’importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell’operazione all’Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e
- l’importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al decreto.
Incremento delle coperture se partecipano ulteriori garanti
Il nuovo provvedimento va a modificare anche l'articolo 8 del decreto del 2017, in base al quale, a sostegno della realizzazione di portafogli di finanziamenti, l'intervento di garanzia del Fondo può essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti, mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi del decreto interministeriale del 26 gennaio 2012.
In linea generale le coperture massime del Fondo sono innalzate, rispettivamente, all'8 e al 9%, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all'1% del medesimo portafoglio, e Fondo e sezione speciale compartecipano alle prime perdite del portafoglio di finanziamenti con modalità «pari passu», in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate, fermo restando il limite della copertura pari all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.
Nei casi introdotti dal nuovo comma 1 bis all'articolo 7, invece, le misure di garanzia del Fondo sono innalzate, rispettivamente, al 9,75% e all’11,25% e il limite di copertura sale dall'80% al 100%.
> Startup - dal Fondo Garanzia PMI quasi un miliardo e mezzo di finanziamenti
> Decreto ministeriale del 21 giugno 2019 – Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2019
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