Legge Stabilita' 2016 - finanziamenti agevolati per ripristino danni da calamita'
In Gazzetta ufficiale le ordinanze della Protezione civile per il ripristino del patrimonio abitativo e produttivo privato colpito da calamità naturali
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Dopo la pubblicazione della delibera globale del 28 luglio 2016 che ha individuato risorse e procedure per il ripristino del patrimonio abitativo e produttivo privato danneggiato da calamità naturali, arrivano in Gazzetta ufficiale anche le ordinanze della Protezione civile con le modalità applicative per l'accesso ai finanziamenti agevolati per persone fisiche e imprese nelle 16 Regioni interessate.
I finanziamenti agevolati previsti dalla Legge di Stabilità 2016
In attuazione della legge 225 del 1992 che disciplina l'azione governativa per fronteggiare le situazioni di emergenza, la legge di Stabilità 2016 ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di calamità relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In base alla manovra, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati, sempre assistiti da garanzia dello Stato, ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, a valere sul plafond da un miliardo e 500 milioni di euro costituito presso Cassa Depositi e Prestiti.
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In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese strettamente necessarie alla gestione dei prestiti.
I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, delle prestazioni di servizi e delle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
La delibera globale del 28 luglio 2016
Con la delibera globale emanata dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio in attuazione della legge Stabilità 2016 e pubblicata in Guri a inizio agosto sono state stanziate le risorse e individuate le procedure per il ripristino del patrimonio abitativo e produttivo privato colpito da calamità naturali.
In particolare sono state previste quattro fasi:
- la prima finalizzata a determinare i soggetti beneficiari e il contributo massimo rispettivamente concedibile;
- la seconda finalizzata alla raccolta dei dati riepilogativi relativi ai predetti contributi massimi concedibili,
- la terza finalizzata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari così individuati, della richiesta di finanziamento agevolato;
- la quarta finalizzata all'erogazione del finanziamento agevolato da parte degli istituti autorizzati all'esercizio del credito mediante i contratti-tipo definiti ai sensi della convenzione con l'ABI.
Relativamente ai soggetti privati, i contributi sono concessi allo scopo di accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate o di concorrere alle spese dagli stessi sostenute al medesimo fine. Per i soli casi di abitazioni distrutte o da delocalizzare i contributi sono concessi, entro limiti massimi prestabiliti, allo scopo di concorrere alla ricostruzione dell'unità abitativa o alla sua delocalizzazione tramite costruzione in altro sito o acquisto di una nuova casa.
Relativamente ai titolari di attività economiche e produttive, i contributi sono concessi allo scopo di assicurare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, la rapida ripresa delle rispettive attività o di concorrere alle spese sostenute al medesimo fine.
La delibera globale affida la definizione delle modalità operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni a una serie di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, adottate d'intesa con le 17 Regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2016.
In base alle ordinanze, i finanziamenti a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di:
- 36,5 milioni di euro per l'Abruzzo,
- 14 milioni di euro per la Basilicata,
- 36,5 milioni di euro per la Campania,
- 45 milioni di euro per l'Emilia-Romagna,
- 4,8 milioni di euro per il Lazio,
- 62,5 milioni di euro per la Liguria,
- 13,5 milioni di euro per la Lombardia,
- 35 milioni di euro per le Marche,
- 1,2 milioni di euro per il Molise,
- 8,7 milioni di euro per il Piemonte,
- 19,5 milioni di euro per la Sardegna,
- 1,4 milioni di euro per la Sicilia,
- 74,5 milioni di euro per la Toscana,
- 8,7 milioni di euro per l'Umbria,
- 31 milioni di euro per il Veneto,
- 6,8 milioni di euro per la Puglia.
Photo credit: Mario Fornasari