Bonus Bebe' 2018 – come funziona l'assegno di natalita'
Cosa cambia tra il vecchio bonus bebè e l'assegno di natalità previsto dalla legge di Bilancio 2018? Tutti i chiarimenti nella circolare INPS dedicata al contributo per nuovi nati e adozioni.
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Con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, l'INPS ha chiarito il funzionamento dell’assegno di natalità, noto anche come bonus bebè, previsto dalla legge di Bilancio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e finanziato con 185 milioni di euro per l’anno in corso e 218 milioni di euro per il 2019.
La legge di Bilancio 2018 ha previsto il riconoscimento dell’assegno di natalità fino al compimento del primo anno di età, o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. La misura si pone in continuità temporale con l'assegno di natalità previsto dalla legge n. 190 del 2014, riferito agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017 e di durata massima triennale, ma prevede alcune differenziazioni chiarite dalla circolare INPS.
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Requisiti del richiedente e Indicatore ISEE
Innanzitutto, chiarisce la circolare, la domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei requisiti indicati nella circolare n. 93/2015:
- valore ISEE,
- residenza in Italia,
- convivenza con il minore,
- cittadinanza italiana o comunitaria.
La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25mila euro.
Per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
La DSU consente all’INPS di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire il diritto e la misura della prestazione.
Misura e durata dell’assegno di natalità
La misura dell’assegno dipende, quindi, dal valore dell’ISEE minorenni.
In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25mila euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7mila euro annui.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 l’assegno spetta esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo. Ne deriva che la durata massima per tale misura è di 12 mensilità.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 l’assegno spetta invece per un massimo di 36 mensilità.
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda.
Presentazione della domanda
La domanda di assegno deve essere presentata in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.
Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.
La domanda telematica deve essere corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito INPS, salvo che tale modello sia già stato presentato all’Istituto in occasione di altre domande di prestazione.