Il decreto liquidita' e' legge: sintesi delle misure e testo
Pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore la legge n. 40-2020, conversione del decreto liquidità, o decreto imprese. Cosa prevede, le novità e il testo.
> Guida ai prestiti garantiti per le imprese
Entrata in vigore il 7 giugno la legge di conversione del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 in materia di accesso al credito per le imprese, noto anche come decreto liquidità.
Nella legge n. 40-2020 è inserita una sospensione delle scadenze fiscali: sospesi i versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto Cura Italia. Ma è il "pacchetto imprese" il centro nevralgico del decreto.
Cosa prevede il decreto liquidità o decreto imprese
- Fondo di garanzia PMI
- Garanzia SACE
- Export
- Adempimenti fiscali e tributari
- Fondo di garanzia mutui prima casa
- Golden power e crisi d'impresa
- Il testo del decreto liquidità, dl 23/2020
Fondo di garanzia PMI: garanzie al 100% per imprese fino a 499 dipendenti
Dopo le semplificazioni introdotte dal decreto Cura Italia per allargare il perimetro del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, il Governo potenzia ulteriormente la misura, allargando la platea di imprese e innalzando la percentuale di garanzia massima.
Le garanzie pubbliche (così come previste nella prima versione del provvedimento) sono del:
- 100% per prestiti fino a 25mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
- 100% (90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro;
- 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito.
La misura ha subito una serie di aggiustamenti nel passaggio parlamentare: per i prestiti di portata minore si alza il tetto dell’importo massimo garantiti, che da 25mila passa a 30mila euro.
Inoltre sono stati prolungati i termini per la restituzione del prestito: dai 6 anni previsti inizialmente dal dl liquidità si passa a 10. I ritocchi interessano anche i tassi di interesse applicabili: non potranno essere superiori al tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%.
Altra novità importante riguarda i prestiti fino a 800mila euro, per cui è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi). La modifica introdotta dagli emendamenti sta nei tempi di restituzione, portati fino a 30 anni.
Per le grandi imprese scende in campo SACE
Il livello delle garanzie per le imprese medie e grandi è compreso tra il 70% e il 90%, per un totale circa di 200 miliardi di euro. Sarà SACE, del gruppo Cassa depositi e prestiti, a gestirle attraverso lo strumento Garanzia Italia.
Lo strumento - che si colloca al fianco del Fondo centrale di garanzia per le PMI - nasce con l'obiettivo di sostenere le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
La percentuale massima di garanzia è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Tra le modifiche introdotte alla Camera l'esclusione delle imprese che operano nei cosiddetti paradisi fiscali: dalle garanzie sono escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali.
> Per approfondire: guida a Garanzia Italia
200 miliardi per l'export
Ai 200 miliardi di garanzie sui prestiti ne vanno sommati altrettanti per l'export. La legge di conversione del decreto liquidità potenzia il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.
L’obiettivo è consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
> Per approfondire: cosa prevede il decreto liquidità per export e internazionalizzazione
Sospesi versamenti di Iva, ritenute e contributi
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio, si prevede:
- la sospensione di IVA, ritenute e contributi per i soggetti che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia; soglia che si applica in forma fiversificata ai soggetti residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza): in questo caso è sospeso il versamento IVA se il calo del fatturato è di almeno il 33%, a prescindere da tetto dei 50 milioni di fatturato;
- la sospensione in ogni caso dei versamenti di cui sopra per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto Cura Italia viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. Il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica sono prorogati dal 31 marzo al 30 aprile.
Sospensioni per il bonus prima casa
L’emergenza coronavirus sta provocando non poche difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari, rischiando così di far perdere il bonus prima casa a chi non rispetti i termini per determinati adempimenti.
Onde evitare quest'eventualità, il decreto liquidità prevede una serie di rinvii al 31 dicembre 2020 e meno rigidità per non perdere il bonus.
Nel passaggio alla Camera i benefici del Fondo di garanzia mutui "prima casa", il cosiddetto fondo Gasparrini, sono stati estesi anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
Inoltre, sono state precisate le modalità di verifica dei requisiti per l’accesso al Fondo e gli adempimenti in capo all’istituto di credito, che alle condizioni di legge è tenuto già ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, ove abbia accertato la completezza e la regolarità formale di quest’ultima
Infine, si prevede l'estenzione alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove aventi le condizioni di legge.
> Per approfondire: decreto liquidità, le modifiche al bonus prima casa
Nuove regole su golden power e crisi d'impresa
Con la legge di conversione del decreto liquidità arrivano anche nuove regole sul golden power, che già esiste sui settori della difesa, telecomunicazioni, energia, e viene esteso anche ai settori: sanità, banche e assicurazioni, agroalimentare e siderurgico.
Gli articoli 15, 16 e 17 del dl estendono l’ambito di applicazione degli obblighi di notifica relativi all’acquisto di partecipazione di controllo di imprese strategiche e di delibere, atti ed operazioni a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all’Unione europea. Viene anche stabilito che la presidenza del Consiglio può avviare anche d’ufficio il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali.
La legge interviene anche sulla crisi d’impresa, rimandando innanzitutto al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.
> Legge di conversione n. 40-2020 Decreto liquidità: il testo in Gazzetta ufficiale