Via libera al decreto legge Sblocca Cantieri

 

Giuseppe Conte - Photo credit: Palazzo ChigiIl Consiglio dei Ministri approva il decreto legge Sblocca Cantieri, strumento atteso da tempo e ritenuto dalle categorie produttive indispensabile per far ripartire i cantieri. Codice appalti, interventi infrastrutturali, ricostruzione e gestione degli eventi calamitosi sono alcuni dei temi toccati da decreto.

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Pubblicato in tempi record sulla Gazzetta ufficiale lo stesso giorno della sua approvazione in CdM, con i suoi 30 articoli, suddivisi in 3 capi e 2 allegati, il testo adotta al Capo I una serie di attese disposizioni per semplificare le procedure di gara e l’aggiudicazione degli appalti. Le altre due parti del dl, invece, riguardano le disposizioni relative agli eventi sismici avvenuti rispettivamente in Molise e nell’area etnea, da un lato, e quelli in Abruzzo (2009), nel Centro Italia (2016) e a Ischia (2017).

Modifiche al Codice Appalti

Le principali novità prevedono anzitutto la reintroduzione dell’appalto integrato, modifica fortemente richiesta nei mesi scorsi sia dall’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), soprattutto per i comuni più piccoli che hanno scarse risorse umane ed economiche per la progettazione esecutiva, che dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

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La modifica durerà solo due anni e si applicherà a tutte quelle opere i cui progetti definitivi saranno approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi.

Cambiamenti in arrivo anche in materia di subappalto, per il quale viene innalzato il tetto dal 30% al 50% senza l’obbligo nè di indicare la terna di subappaltatori nè, per l'offerente, di dimostrare l'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori.

Viene, poi, reintrodotta la preferenza del criterio del minor prezzo e vengono anche modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale.

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La modifica dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici tocca, invece, gli appalti sotto la soglia comunitaria. Nello specifico d’ora in avanti sarà infatti possibile:

  • procedere con l’affidamento diretto dei lavori con importo inferiore ai 40 mila euro, senza più la necessità di consultare due o più operatori;
  • utilizzare la procedura negoziata per i lavori di importo ricompreso tra i 40 e i 200 mila euro, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti;
  • adottare la procedura negoziata per i lavori di importo pari o superiore a 200 mila euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 97 che impone limiti in caso, tra gli altri, della  presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Sempre per semplificare l’avvio dei cantieri, il dl prevede poi la possibilità, per le stazioni appaltanti, di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente, laddove ci sia indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Si riducono, inoltre, gli oneri informativi a carico delle amministrazioni e si prevede anche la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo.

Altra novità fortemente attesa riguarda lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, grazie alla nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi.

Zone sismiche

Lo Sblocca cantieri si concentra, poi, anche sulle zone a rischio sismico, sia grazie alla  modifica di alcune parti del Testo Unico Edilizia e all’introduzione di un nuovo articolo, il 94-bis, che riguarda proprio gli interventi strutturali in zone sismiche”, sia grazie alle previsioni dei Capi II e III sui terremoti avvenuti dal 2009 in poi.

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In particolare, con il nuovo articolo, viene semplificata la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi che, nei riguardi dell pubblica utilità, vengano considerati:

  • “rilevanti”, come quelli di “adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità o come quelli su edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”;
  • di “minore rilevanza”, cioè quelli che prevedono “l’adeguamento o il miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità”;
  • “privi di rilevanza” in cui sono ricompresi tutti quegli “interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”.

Il testo introduce, infine, specifiche norme relative all’erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte Morandi a Genova.

> Decreto-legge n. 32-2019

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